Art. 22. Norme sul personale 1. L'agenzia dispone di personale proprio al quale si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico, di previdenza e quiescenza previsti per il personale della Regione Liguria. 2. L'agenzia applica le norme di reclutamento previste dalla contrattazione collettiva e dalla normativa statale e regionale vigente in materia. 3. Per i posti vacanti della propria dotazione organica del personale non dirigente trovano applicazione le disposizioni di cui all'Art. 8 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006) estese anche a favore di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. I concorsi di cui al presente comma devono essere banditi entro e non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Nei concorsi pubblici per il personale non dirigente indetti dall'agenzia a decorrere dalla soppressione delle APT e per i successivi tre anni, si applicano le procedure e le regole previste dall'Art. 9 della legge regionale n. 1/2006, a favore del personale non di ruolo che ha prestato servizio nelle APT.