Art. 22.
                         Norme sul personale

    1.  L'agenzia  dispone di personale proprio al quale si applicano
lo  stato  giuridico,  il  trattamento  economico,  di  previdenza  e
quiescenza previsti per il personale della Regione Liguria.
    2.  L'agenzia  applica  le  norme  di reclutamento previste dalla
contrattazione  collettiva  e  dalla  normativa  statale  e regionale
vigente in materia.
    3.  Per  i  posti  vacanti  della  propria dotazione organica del
personale  non  dirigente trovano applicazione le disposizioni di cui
all'Art.  8 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (disposizioni
collegate  alla  legge  finanziaria  2006)  estese  anche a favore di
lavoratori  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato  o  con
contratto  di collaborazione coordinata e continuativa. I concorsi di
cui  al  presente  comma  devono essere banditi entro e non oltre tre
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
    4.  Nei  concorsi pubblici per il personale non dirigente indetti
dall'agenzia  a  decorrere  dalla  soppressione  delle  APT  e  per i
successivi  tre  anni, si applicano le procedure e le regole previste
dall'Art.  9  della legge regionale n. 1/2006, a favore del personale
non di ruolo che ha prestato servizio nelle APT.