Art. 24.
                      Atti soggetti a controllo

    1. La giunta regionale verifica la conformita' alle leggi statali
e  regionali  nonche'  ai  propri  indirizzi e direttive dei seguenti
atti:
      a) bilancio economico di previsione;
      b) bilancio di esercizio;
      c) determinazioni relative alla dotazione organica e successive
variazioni;
      d) programma annuale;
      e) regolamenti;
      f) approvazione di contratti collettivi decentrati.
    2.  Gli atti di cui al comma 1, a pena di decadenza, sono inviati
entro  dieci giorni dalla loro approvazione alla giunta regionale. La
giunta regionale puo' annullare gli atti, entro quarantacinque giorni
dal  loro  ricevimento;  trascorso tale termine gli atti si intendono
vistati.
    3.  Il  termine  di  cui  al comma 2 e' sospeso una sola volta se
prima   della   scadenza   vengono  chiesti  chiarimenti  o  elementi
integrativi  di  giudizio all'Agenzia. In tal caso, dal momento della
ricezione  degli  atti  richiesti,  che devono pervenire entro trenta
giorni  a pena di decadenza, il termine per l'annullamento riprende a
decorrere.
    4.  La  giunta  regionale  puo'  annullare  in  qualunque  tempo,
d'ufficio  o su denuncia, atti illegittimi dell'ente. A tale fine, il
Presidente della giunta regionale puo' richiedere l'invio di atti non
soggetti a controllo ai sensi della presente legge.