Art. 24. Atti soggetti a controllo 1. La giunta regionale verifica la conformita' alle leggi statali e regionali nonche' ai propri indirizzi e direttive dei seguenti atti: a) bilancio economico di previsione; b) bilancio di esercizio; c) determinazioni relative alla dotazione organica e successive variazioni; d) programma annuale; e) regolamenti; f) approvazione di contratti collettivi decentrati. 2. Gli atti di cui al comma 1, a pena di decadenza, sono inviati entro dieci giorni dalla loro approvazione alla giunta regionale. La giunta regionale puo' annullare gli atti, entro quarantacinque giorni dal loro ricevimento; trascorso tale termine gli atti si intendono vistati. 3. Il termine di cui al comma 2 e' sospeso una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'Agenzia. In tal caso, dal momento della ricezione degli atti richiesti, che devono pervenire entro trenta giorni a pena di decadenza, il termine per l'annullamento riprende a decorrere. 4. La giunta regionale puo' annullare in qualunque tempo, d'ufficio o su denuncia, atti illegittimi dell'ente. A tale fine, il Presidente della giunta regionale puo' richiedere l'invio di atti non soggetti a controllo ai sensi della presente legge.