Art. 25. Vigilanza della giunta 1. La giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'agenzia mediante sostituzione, tramite commissario ad acta, previa diffida all'organo esecutivo a provvedere, entro congruo termine, all'adozione di atti obbligatori per legge o regolamento, quando se ne ritardi o rifiuti l'adempimento. 2. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, la Regione puo' disporre ispezioni e formulare richieste agli organi dell'agenzia.