Art. 25.
                       Vigilanza della giunta

    1. La giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione
dell'agenzia  mediante  sostituzione,  tramite  commissario  ad acta,
previa  diffida  all'organo  esecutivo  a  provvedere,  entro congruo
termine,  all'adozione  di  atti obbligatori per legge o regolamento,
quando se ne ritardi o rifiuti l'adempimento.
    2.  Per  l'esercizio delle funzioni di vigilanza, la Regione puo'
disporre ispezioni e formulare richieste agli organi dell'agenzia.