Art. 26. Uffici territoriali 1. In ogni provincia e nel comune di Genova, alla data di soppressione delle APT, sono costituiti uffici territoriali dipendenti dall'agenzia operanti sino al 31 dicembre 2007. Tali uffici sono ubicati negli ambiti territoriali di ciascuna delle APT. La localizzazione, l'assetto e la gestione degli uffici sono oggetto di apposite intese tra la Regione e le province territorialmente competenti. L'assetto e la gestione dell'ufficio territoriale nel comune di Genova sono oggetto di apposita intesa tra la Regione e il comune di Genova. 2. Gli uffici territoriali hanno la funzione di collegamento e coordinamento delle iniziative tra l'agenzia e i soggetti pubblici e privati presenti sul territorio. Detti uffici curano anche la predisposizione degli atti conseguenti alla soppressione delle APT, fermo restando l'adozione degli atti necessari da parte del direttore generale dell'Agenzia che, a tal fine, assume la funzione di commissario liquidatore delle APT. Gli atti conseguenti la liquidazione si concludono entro il 31 dicembre 2007. 3. Alla data di cui al comma 1, le funzioni ed il personale degli uffici territoriali sono trasferiti alle province e al comune di Genova. A decorrere dalla medesima data a tali enti sono trasferite inoltre le risorse finanziarie impegnate nel corso dell'esercizio 2006 per le finalita' connesse.