Art. 26.
                         Uffici territoriali

    1.  In  ogni  provincia  e  nel  comune  di  Genova, alla data di
soppressione   delle   APT,   sono   costituiti  uffici  territoriali
dipendenti  dall'agenzia  operanti  sino  al  31 dicembre  2007. Tali
uffici  sono ubicati negli ambiti territoriali di ciascuna delle APT.
La  localizzazione, l'assetto e la gestione degli uffici sono oggetto
di  apposite  intese  tra  la  Regione e le province territorialmente
competenti.  L'assetto  e  la  gestione dell'ufficio territoriale nel
comune  di Genova sono oggetto di apposita intesa tra la Regione e il
comune di Genova.
    2.  Gli  uffici  territoriali hanno la funzione di collegamento e
coordinamento  delle iniziative tra l'agenzia e i soggetti pubblici e
privati  presenti  sul  territorio.  Detti  uffici  curano  anche  la
predisposizione  degli  atti conseguenti alla soppressione delle APT,
fermo restando l'adozione degli atti necessari da parte del direttore
generale  dell'Agenzia  che,  a  tal  fine,  assume  la  funzione  di
commissario   liquidatore   delle   APT.   Gli  atti  conseguenti  la
liquidazione si concludono entro il 31 dicembre 2007.
    3. Alla data di cui al comma 1, le funzioni ed il personale degli
uffici  territoriali  sono  trasferiti  alle  province e al comune di
Genova.  A  decorrere dalla medesima data a tali enti sono trasferite
inoltre  le  risorse  finanziarie  impegnate nel corso dell'esercizio
2006 per le finalita' connesse.