Art. 27.
               Successione nei beni e nelle attivita'

    1.  La  Regione,  alla  data  di soppressione delle APT, subentra
nella  titolarita'  dei  beni  mobili  ed  immobili  e  dei  rapporti
giuridici  attivi  e  passivi  delle  soppresse  APT,  salvo  diversa
destinazione decisa con atto della giunta regionale in relazione alle
attribuzioni  di  competenza stabilite dalla presente legge. Gli atti
adottati dalla giunta regionale in applicazione delle disposizioni di
cui  al  presente  comma costituiscono titolo per la trascrizione nei
relativi registri immobiliari.
    2.  Al  momento della soppressione delle APT, la giunta regionale
concede  alle  province  e  al comune di Genova la disponibilita' dei
beni  mobili  ed immobili delle soppresse APT, utili allo svolgimento
delle attivita' degli IAI.
    3.  La  disponibilita'  degli altri immobili puo' essere concessa
dalla   giunta   regionale   ai   comuni   per  comprovate  finalita'
turistico-ricreative.