Art. 27. Successione nei beni e nelle attivita' 1. La Regione, alla data di soppressione delle APT, subentra nella titolarita' dei beni mobili ed immobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse APT, salvo diversa destinazione decisa con atto della giunta regionale in relazione alle attribuzioni di competenza stabilite dalla presente legge. Gli atti adottati dalla giunta regionale in applicazione delle disposizioni di cui al presente comma costituiscono titolo per la trascrizione nei relativi registri immobiliari. 2. Al momento della soppressione delle APT, la giunta regionale concede alle province e al comune di Genova la disponibilita' dei beni mobili ed immobili delle soppresse APT, utili allo svolgimento delle attivita' degli IAI. 3. La disponibilita' degli altri immobili puo' essere concessa dalla giunta regionale ai comuni per comprovate finalita' turistico-ricreative.