Art. 30. Sanzioni amministrative 1. Alle province sono attribuite le funzioni di vigilanza in relazione alle attivita' di cui alla presente legge e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati o subdelegati). 2. Le province possono affidare ai comuni l'esercizio della vigilanza. 3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono attribuiti agli enti che esercitano la funzione. 4. Chiunque omette di fornire i dati di cui all'Art. 3 comma 1 lettera e) e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 900,00.