Art. 30.
                       Sanzioni amministrative

    1.  Alle  province  sono  attribuite  le funzioni di vigilanza in
relazione  alle  attivita' di cui alla presente legge e l'irrogazione
delle   relative   sanzioni  amministrative,  ai  sensi  della  legge
regionale  2 dicembre  1982,  n.  45  (norme per l'applicazione delle
sanzioni  amministrative  pecuniarie di competenza della Regione o di
enti da essa individuati o subdelegati).
    2.  Le  province  possono  affidare  ai  comuni l'esercizio della
vigilanza.
    3.   I   proventi   derivanti  dall'applicazione  delle  sanzioni
amministrative sono attribuiti agli enti che esercitano la funzione.
    4.  Chiunque  omette  di fornire i dati di cui all'Art. 3 comma 1
lettera e)  e'  punito  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 150,00 a euro 900,00.