Art. 31. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante: a) gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale - area XVII «Turismo» alle Unita' previsionali di Base 17.101 «Attivita' di promozione turistica» e 17.201 «Interventi promozionali per il turismo»; b) riduzione di euro 465.000,00 in termini di competenza e di cassa dello stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.103 «Spesa per le deleghe a enti locali» e contestuale aumento di euro 465.000,00 in termini di competenza e di cassa dell'U.P.B. 17.101 «Attivita' di promozione turistica» per gli oneri derivanti dall'Art. 4; c) gli stanziamenti iscritti nell'U.P.B. 18.104 «Spesa per il sistema informativo policentrico» per gli oneri derivanti dall'Art. 3. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.