Art. 31.
                          Norma finanziaria

    1.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si
provvede mediante:
      a) gli  stanziamenti  iscritti  nello stato di previsione della
spesa  del  bilancio  regionale  -  area  XVII  «Turismo» alle Unita'
previsionali  di  Base  17.101  «Attivita' di promozione turistica» e
17.201 «Interventi promozionali per il turismo»;
      b) riduzione  di  euro 465.000,00 in termini di competenza e di
cassa  dello  stanziamento  iscritto  all'U.P.B. 18.103 «Spesa per le
deleghe  a  enti  locali» e contestuale aumento di euro 465.000,00 in
termini  di  competenza  e  di cassa dell'U.P.B. 17.101 «Attivita' di
promozione turistica» per gli oneri derivanti dall'Art. 4;
      c) gli  stanziamenti  iscritti nell'U.P.B. 18.104 «Spesa per il
sistema  informativo  policentrico» per gli oneri derivanti dall'Art.
3.
    2.  Agli  oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge
di bilancio.