Art. 4. Disposizioni per l'esercizio delle funzioni attribuite alle Province 1. Le province sono tenute a fornire alla Regione informazioni e dati relativi alle funzioni attribuite dalla presente legge e, annualmente, una relazione sull'andamento delle funzioni stesse. 2. La Regione mette a disposizione delle province ogni utile elemento conoscitivo in suo possesso. 3. Per il costo del personale addetto agli uffici IAT e per il costo del personale addetto alla statistica, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi dell'Art. 3, comma 1, lettere e) e g), sono assegnate annualmente specifiche risorse finanziarie alle province e al comune di Genova. Il costo per la Regione e' pari ad almeno quello sostenuto dalle API per il personale degli IAI gestiti direttamente e per quello utilizzato per la statistica dai medesimi enti nel corso dell'esercizio 2006. La Regione attribuisce inoltre alle province e al comune di Genova risorse finanziarie non inferiori a quelle impegnate dalle APT nel corso del 2006 per le altre spese di funzionamento degli IAT gestiti direttamente e per quelle sostenute per gli IAT dati in regime di convenzione. 4. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'Art. 3, comma 1, lettera h), la Regione attribuisce annualmente alle province e al comune di Genova risorse non inferiori ai contributi regionali assegnati alle APT nel corso dell'esercizio 2006 per le attivita' di promozione locale. 5. Per l'esercizio delle ulteriori funzioni attribuite alle province dall'Art. 3, sono assegnati alle stesse i contributi previsti dalle leggi regionali 22 luglio 1991 n. 13 (contributi alle Amministrazioni provinciali per il finanziamento delle deleghe in materia turistica previste dalle vigenti leggi regionali), 17 marzo 2000, n. 19 (incentivi per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica) e 11 aprile 1996, n. 17 (disciplina delle associazioni pro loco) e successive modificazioni.