Art. 4.
Disposizioni per l'esercizio delle funzioni attribuite alle Province

    1.  Le province sono tenute a fornire alla Regione informazioni e
dati  relativi  alle  funzioni  attribuite  dalla  presente  legge e,
annualmente, una relazione sull'andamento delle funzioni stesse.
    2.  La  Regione  mette  a  disposizione delle province ogni utile
elemento conoscitivo in suo possesso.
    3.  Per  il  costo del personale addetto agli uffici IAT e per il
costo    del   personale   addetto   alla   statistica,   nell'ambito
dell'esercizio  delle  funzioni  attribuite  ai  sensi  dell'Art.  3,
comma 1,  lettere e)  e  g),  sono  assegnate  annualmente specifiche
risorse finanziarie alle province e al comune di Genova. Il costo per
la  Regione  e'  pari  ad  almeno  quello  sostenuto dalle API per il
personale  degli IAI gestiti direttamente e per quello utilizzato per
la  statistica  dai  medesimi  enti nel corso dell'esercizio 2006. La
Regione  attribuisce  inoltre  alle  province  e  al comune di Genova
risorse  finanziarie  non  inferiori a quelle impegnate dalle APT nel
corso  del 2006 per le altre spese di funzionamento degli IAT gestiti
direttamente  e  per  quelle  sostenute per gli IAT dati in regime di
convenzione.
    4.  Per  l'esercizio  delle  funzioni di cui all'Art. 3, comma 1,
lettera h),  la  Regione  attribuisce  annualmente alle province e al
comune  di  Genova  risorse  non  inferiori  ai  contributi regionali
assegnati  alle APT nel corso dell'esercizio 2006 per le attivita' di
promozione locale.
    5.  Per  l'esercizio  delle  ulteriori  funzioni  attribuite alle
province  dall'Art.  3,  sono  assegnati  alle  stesse  i  contributi
previsti  dalle leggi regionali 22 luglio 1991 n. 13 (contributi alle
Amministrazioni  provinciali  per  il  finanziamento delle deleghe in
materia  turistica  previste dalle vigenti leggi regionali), 17 marzo
2000,   n.   19  (incentivi  per  la  qualificazione  e  lo  sviluppo
dell'offerta  turistica)  e  11 aprile  1996, n. 17 (disciplina delle
associazioni pro loco) e successive modificazioni.