Art. 5. Competenze dei comuni e delle comunita' montane 1. I comuni e le comunita' montane valorizzano le risorse turistiche del proprio territorio e partecipano con altri soggetti pubblici e privati alla costituzione e all'attivita' dei STL. 2. I comuni: a) promuovono i prodotti tipici e le qualita' del proprio territorio, in coordinamento con gli IAT e le Province; b) realizzano, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, iniziative e manifestazioni di valenza turistica; c) possono concorrere alla raccolta dei dati statistici sul movimento turistico, coordinandosi con le province di riferimento e con l'Osservatorio turistico regionale di cui all'Art. 10. 3. Le comunita' montane collaborano, mediante le previsioni dei propri piani di sviluppo, alla programmazione dello sviluppo turistico dei comuni montani che le costituiscono, svolgendo un ruolo di coordinamento a servizio dei comuni stessi, dei STL ivi presenti e delle province cui appartengono, concorrendo alla promozione di un territorio omogeneo.