Art. 5.
           Competenze dei comuni e delle comunita' montane

    1.  I  comuni  e  le  comunita'  montane  valorizzano  le risorse
turistiche  del  proprio  territorio e partecipano con altri soggetti
pubblici e privati alla costituzione e all'attivita' dei STL.
    2. I comuni:
      a) promuovono  i  prodotti  tipici  e  le  qualita' del proprio
territorio, in coordinamento con gli IAT e le Province;
      b) realizzano,  anche  in  collaborazione  con  altri soggetti,
pubblici e privati, iniziative e manifestazioni di valenza turistica;
      c) possono  concorrere  alla  raccolta  dei dati statistici sul
movimento  turistico,  coordinandosi con le province di riferimento e
con l'Osservatorio turistico regionale di cui all'Art. 10.
    3.  Le  comunita' montane collaborano, mediante le previsioni dei
propri   piani   di  sviluppo,  alla  programmazione  dello  sviluppo
turistico dei comuni montani che le costituiscono, svolgendo un ruolo
di coordinamento a servizio dei comuni stessi, dei STL ivi presenti e
delle  province  cui  appartengono, concorrendo alla promozione di un
territorio omogeneo.