Art. 8. Comitato di coordinamento 1. Il Comitato di coordinamento, gia' istituito con legge regionale 10 agosto 2004 n. 14 (organizzazione turistica regionale. Modifica della legge regionale 27 marzo 1998, n. 15), partecipa alla formazione della programmazione turistica regionale e favorisce il coordinamento delle attivita' promozionali degli enti e organismi operanti nel settore. 2. Il Comitato di cui al comma 1 e' composto: a) dall'Assessore regionale al turismo, che lo presiede; b) da cinque componenti, uno per ciascuno dei territori ricompresi nelle APT, nominati dalle province liguri e dal comune di Genova; c) da quattro rappresentanti nominati uno per ogni Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Ligure; d) da tre rappresentanti dell'Associazione Nazionale comuni d'Italia (A.N.C.I.); e) da un rappresentante dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (U.N.P.L.I.); f) da un rappresentante dell'Unione nazionale comuni,comunita', enti montani (U.N.C.E.M.); g) dal direttore generale del dipartimento regionale competente in materia turistica; h) dal direttore generale dell'agenzia regionale di cui al capo IV; i) da una rappresentante del coordinamento regionale aree protette della Liguria. 3. Le designazioni debbono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Il Presidente della giunta regionale nomina comunque il comitato qualora le designazioni pervenute siano almeno la meta' piu' uno dei componenti, ferma restando la successiva integrazione. Le sedute del comitato sono valide se e' presente la maggioranza dei membri. 4. Il comitato, sulla base delle peculiarita' dell'offerta turistica ed economica ligure e dei piani dei STL, formula alla giunta regionale proposte per la predisposizione del piano turistico regionale ed esprime parere sul Piano annuale predisposto dall'agenzia di cui al capo IV.