Art. 8.
                      Comitato di coordinamento

    1.  Il  Comitato  di  coordinamento,  gia'  istituito  con  legge
regionale  10 agosto  2004 n. 14 (organizzazione turistica regionale.
Modifica  della legge regionale 27 marzo 1998, n. 15), partecipa alla
formazione  della  programmazione  turistica regionale e favorisce il
coordinamento  delle  attivita'  promozionali  degli enti e organismi
operanti nel settore.
    2. Il Comitato di cui al comma 1 e' composto:
      a) dall'Assessore regionale al turismo, che lo presiede;
      b) da   cinque  componenti,  uno  per  ciascuno  dei  territori
ricompresi  nelle APT, nominati dalle province liguri e dal comune di
Genova;
      c) da  quattro  rappresentanti  nominati uno per ogni Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura Ligure;
      d) da  tre  rappresentanti  dell'Associazione  Nazionale comuni
d'Italia (A.N.C.I.);
      e) da un rappresentante dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia
(U.N.P.L.I.);
      f) da un rappresentante dell'Unione nazionale comuni,comunita',
enti montani (U.N.C.E.M.);
      g) dal direttore generale del dipartimento regionale competente
in materia turistica;
      h) dal direttore generale dell'agenzia regionale di cui al capo
IV;
      i) da  una  rappresentante  del  coordinamento  regionale  aree
protette della Liguria.
    3.  Le  designazioni  debbono pervenire entro trenta giorni dalla
richiesta.  Il  Presidente  della giunta regionale nomina comunque il
comitato qualora le designazioni pervenute siano almeno la meta' piu'
uno  dei  componenti,  ferma  restando la successiva integrazione. Le
sedute  del  comitato  sono  valide se e' presente la maggioranza dei
membri.
    4.  Il  comitato,  sulla  base  delle  peculiarita'  dell'offerta
turistica  ed  economica  ligure  e  dei  piani dei STL, formula alla
giunta  regionale proposte per la predisposizione del piano turistico
regionale   ed   esprime   parere   sul   Piano  annuale  predisposto
dall'agenzia di cui al capo IV.