Art. 9.
                   Consulta regionale sul turismo

    1.  E'  istituita  la  consulta regionale sul turismo, di seguito
denominata  consulta,  quale organismo che ha la finalita' di rendere
partecipi  soggetti  sociali  ed istituzionali alla definizione della
politica  turistica della Regione; in particolare la consulta esprime
valutazioni  e  formula  proposte  sugli  atti  della  programmazione
turistica regionale, prima che essi siano formalmente deliberati.
    2.  La  durata  in  carica  della consulta coincide con la durata
della legislatura.
    3.  Per la costituzione della consulta si applica quanto previsto
dall'Art. 8, comma 3.
    4. La consulta e' composta da:
      a) cinque componenti, uno per ciascuno dei territori ricompresi
nelle APT, nominati dalle province liguri e dal comune di Genova;
      b)  quattro  rappresentanti  nominati  uno  per  ogni Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura ligure;
      c) tre   rappresentanti   dell'Associazione   nazionale  comuni
d'Italia (A.N.C.I.);
      d) un  rappresentante  dell'Unione  nazionale pro loco d'Italia
(U.N.P.L.I.);
      e) un rappresentante per ogni STL riconosciuto;
      f) un  rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali
del settore, maggiormente rappresentative a livello regionale;
      g) un    rappresentante    per    ognuna   delle   associazioni
imprenditoriali  del  settore, maggiormente rappresentative a livello
regionale;
      h) un  rappresentante  dell'Unione nazionale comuni, comunita',
Enti montani (U.N.C.E.M.);
      i) un  rappresentante del coordinamento regionale aree protette
della Liguria.
    5. Ai lavori della consulta partecipano, senza diritto di voto, i
membri del comitato di cui all'Art. 8, non componenti della consulta.
    6.  Nella  sua  prima  seduta,  la  consulta  nomina  tra  i suoi
componenti il Presidente e il vice Presidente.