Art. 9. Consulta regionale sul turismo 1. E' istituita la consulta regionale sul turismo, di seguito denominata consulta, quale organismo che ha la finalita' di rendere partecipi soggetti sociali ed istituzionali alla definizione della politica turistica della Regione; in particolare la consulta esprime valutazioni e formula proposte sugli atti della programmazione turistica regionale, prima che essi siano formalmente deliberati. 2. La durata in carica della consulta coincide con la durata della legislatura. 3. Per la costituzione della consulta si applica quanto previsto dall'Art. 8, comma 3. 4. La consulta e' composta da: a) cinque componenti, uno per ciascuno dei territori ricompresi nelle APT, nominati dalle province liguri e dal comune di Genova; b) quattro rappresentanti nominati uno per ogni Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ligure; c) tre rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (A.N.C.I.); d) un rappresentante dell'Unione nazionale pro loco d'Italia (U.N.P.L.I.); e) un rappresentante per ogni STL riconosciuto; f) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali del settore, maggiormente rappresentative a livello regionale; g) un rappresentante per ognuna delle associazioni imprenditoriali del settore, maggiormente rappresentative a livello regionale; h) un rappresentante dell'Unione nazionale comuni, comunita', Enti montani (U.N.C.E.M.); i) un rappresentante del coordinamento regionale aree protette della Liguria. 5. Ai lavori della consulta partecipano, senza diritto di voto, i membri del comitato di cui all'Art. 8, non componenti della consulta. 6. Nella sua prima seduta, la consulta nomina tra i suoi componenti il Presidente e il vice Presidente.