Art. 10. Piano triennale regionale di valorizzazione culturale 1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della giunta regionale, il Piano triennale regionale di valorizzazione culturale. 2. Il Piano triennale di cui al comma 1 individua: a) le priorita' di intervento della programmazione regionale; b) le linee di indirizzo per l'elaborazione dei programmi annuali provinciali di cui all'Art. 12; c) i criteri di riparto delle risorse regionali in capo a ciascuna provincia; d) i criteri relativi alla concessione dei contributi regionali. 3. La, giunta regionale definisce le procedure di concessione e le modalita' di erogazione dei contributi entro sessanta giorni dall'approvazione del Piano triennale di cui al comma 1.