Art. 10.
        Piano triennale regionale di valorizzazione culturale
    1.  Il  Consiglio  regionale  approva,  su  proposta della giunta
regionale, il Piano triennale regionale di valorizzazione culturale.
    2. Il Piano triennale di cui al comma 1 individua:
      a) le priorita' di intervento della programmazione regionale;
      b) le  linee  di  indirizzo  per  l'elaborazione  dei programmi
annuali provinciali di cui all'Art. 12;
      c) i  criteri  di  riparto  delle  risorse  regionali in capo a
ciascuna provincia;
      d) i   criteri   relativi   alla   concessione  dei  contributi
regionali.
    3.  La,  giunta regionale definisce le procedure di concessione e
le  modalita'  di  erogazione  dei  contributi  entro sessanta giorni
dall'approvazione del Piano triennale di cui al comma 1.