Art. 11. Programma annuale di attuazione 1 La giunta regionale, sentito il parere del comitato tecnico scientifico regionale, approva, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio regionale, il programma annuale decreto-legge attuazione degli obiettivi e delle scelte contenute nel Piano triennale di cui all'Art. 10. 2 Il programma di cui al comma 1 definisce, per l'anno di riferimento: a) le modalita' di riparto del Fondo unico per la cultura di cui all'Art. 30; b) l'ammontare dei finanziamenti regionali in capo a ciascuna provincia e la suddivisione per aree di intervento; c) l'ammontare dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi di interesse regionale decreto-legge cui all'Art. 2, comma 2 lettera b); d) l'ammontare delle risorse per il sostegno della Regione alle Istituzioni di interesse regionale di cui all'Art. 7; e) l'ammontare delle risorse necessarie per il potenziamento e l'aggiornamento del sistema informativo di cui all'Art. 13; f) l'ammontare delle risorse necessarie per ogni altro intervento diretto regionale.