Art. 11.
                   Programma annuale di attuazione
    1  La  giunta  regionale,  sentito il parere del comitato tecnico
scientifico  regionale,  approva,  entro  trenta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della  legge di bilancio regionale, il programma
annuale  decreto-legge  attuazione  degli  obiettivi  e  delle scelte
contenute nel Piano triennale di cui all'Art. 10.
    2  Il  programma  di  cui  al  comma 1  definisce,  per l'anno di
riferimento:
      a) le  modalita'  di  riparto del Fondo unico per la cultura di
cui all'Art. 30;
      b) l'ammontare  dei  finanziamenti regionali in capo a ciascuna
provincia e la suddivisione per aree di intervento;
      c) l'ammontare  dei  finanziamenti  per  la realizzazione degli
interventi  di  interesse  regionale  decreto-legge  cui  all'Art. 2,
comma 2 lettera b);
      d) l'ammontare delle risorse per il sostegno della Regione alle
Istituzioni di interesse regionale di cui all'Art. 7;
      e) l'ammontare  delle risorse necessarie per il potenziamento e
l'aggiornamento del sistema informativo di cui all'Art. 13;
      f) l'ammontare   delle   risorse   necessarie  per  ogni  altro
intervento diretto regionale.