Art. 13. Sistema informativo in materia di beni culturali 1. Al fine di assicurare la conoscenza, la diffusione e la promozione degli interventi in materia di beni culturali, e' istituito il sistema informativo in materia di beni culturali nell'ambito del sistema informativo regionale, comprendente il database dei contenuti e delle informazioni culturali della Liguria (repertorio informatico dei beni culturali). 2. Il sistema informativo in materia di beni culturali e' finalizzato alla tutela, gestione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale attraverso l'inventariazione e la catalogazione del patrimonio culturale medesimo. 3. Per i fini di cui al comma 2, nel sistema sono inseriti, ordinati e catalogati elementi conoscitivi utili per la conservazione dei beni culturali nonche' riguardanti la progettazione, l'esercizio, la promozione del patrimonio culturale ligure, la valutazione e il controllo delle funzioni di valorizzazione e di gestione dei beni culturali. 4. Il Sistema regionale si avvale delle .infrastrutture del sistema informativo, regionale, si realizza sulla base degli standard regionali e nazionali concernenti il settore dei beni e, in particolare svolge le seguenti funzioni: a) raccoglie e utilizza dati rilevanti per la completa caratterizzazione del bene culturale e della sua condizione complessiva; b) garantisce l'integrazione delle conoscenze, il collegamento e l'allineamento dei diversi archivi presenti nel proprio ambito di competenza ed in altri ambiti di interesse per la valorizzazione del patrimonio culturale ligure; c) valorizza le risorse conoscitive gia' esistenti sul territorio e sollecita e favorisce forme di collaborazione, di coordinamento, di reciproca informazione con lo Stato, con gli enti locali, con l'universita', con le Istituzioni di cultura e di ricerca, con i soggetti privati interessati; d) contribuisce ad integrare il sistema informativo del catalogo generale nazionale; e) rende disponibile al pubblico le informazioni ed i contenuti del repertorio informatico dei beni culturali, compresi quelli iconografici, e le ricerche del Centro regionale di documentazione di cui all'Art. 17; f) contiene l'elenco degli edifici civili ovvero religiosi non piu' destinati al culto il cui recupero possa essere finalizzato ad una migliore valorizzazione e fruizione di istituti o luoghi di cultura.