Art. 13.
          Sistema informativo in materia di beni culturali
    1.  Al  fine  di  assicurare  la  conoscenza,  la diffusione e la
promozione   degli  interventi  in  materia  di  beni  culturali,  e'
istituito  il  sistema  informativo  in  materia  di  beni  culturali
nell'ambito   del  sistema  informativo  regionale,  comprendente  il
database  dei  contenuti e delle informazioni culturali della Liguria
(repertorio informatico dei beni culturali).
    2. Il  sistema  informativo  in  materia  di  beni  culturali  e'
finalizzato  alla  tutela,  gestione, valorizzazione e promozione del
patrimonio  culturale attraverso l'inventariazione e la catalogazione
del patrimonio culturale medesimo.
    3.  Per  i  fini  di  cui  al comma 2, nel sistema sono inseriti,
ordinati e catalogati elementi conoscitivi utili per la conservazione
dei beni culturali nonche' riguardanti la progettazione, l'esercizio,
la  promozione  del  patrimonio culturale ligure, la valutazione e il
controllo  delle  funzioni  di  valorizzazione e di gestione dei beni
culturali.
    4.  Il  Sistema  regionale  si  avvale  delle .infrastrutture del
sistema informativo, regionale, si realizza sulla base degli standard
regionali   e  nazionali  concernenti  il  settore  dei  beni  e,  in
particolare svolge le seguenti funzioni:
      a) raccoglie   e   utilizza  dati  rilevanti  per  la  completa
caratterizzazione   del   bene   culturale  e  della  sua  condizione
complessiva;
      b) garantisce  l'integrazione delle conoscenze, il collegamento
e  l'allineamento  dei diversi archivi presenti nel proprio ambito di
competenza  ed in altri ambiti di interesse per la valorizzazione del
patrimonio culturale ligure;
      c) valorizza   le   risorse   conoscitive  gia'  esistenti  sul
territorio  e  sollecita  e  favorisce  forme  di  collaborazione, di
coordinamento,  di  reciproca informazione con lo Stato, con gli enti
locali,  con  l'universita',  con  le  Istituzioni  di  cultura  e di
ricerca, con i soggetti privati interessati;
      d) contribuisce   ad   integrare  il  sistema  informativo  del
catalogo generale nazionale;
      e) rende disponibile al pubblico le informazioni ed i contenuti
del  repertorio  informatico  dei  beni  culturali,  compresi  quelli
iconografici, e le ricerche del Centro regionale di documentazione di
cui all'Art. 17;
      f) contiene  l'elenco degli edifici civili ovvero religiosi non
piu'  destinati  al culto il cui recupero possa essere finalizzato ad
una  migliore  valorizzazione  e  fruizione  di  istituti o luoghi di
cultura.