Art. 14.
                         Strumenti attuativi
    1.  La  Regione  si  avvale  delle forme di cooperazione previste
dalla  vigente legislazione statale in materia e promuove la gestione
associata di funzioni.
    2. Le province e i comuni perseguono l'integrazione delle risorse
ed  il potenziamento della cooperazione culturale mediante accordi di
programma, convenzioni nonche' utilizzo di benefici finanziari.
    3.  La  Regione  interviene  anche  attraverso  l'assegnazione di
benefici  finanziari  a  favore  dei soggetti iscritti nel registro e
nella sua Sezione speciale di cui agli articoli 6 e 7.