Art. 16. Rapporti con i soggetti privati 1. I soggetti privati, singoli o associati, partecipano alla gestione dei beni culturali e alla valorizzazione degli stessi in collaborazione con gli enti istituzionali competenti, al fine di migliorare la qualita' dei servizi, la diffusione della `conoscenza e a garanzia della realizzazione di un sistema efficace ed efficiente anche ai sensi degli articoli 120 e 121 del decreto legislativo n. 42/2004. 2. La Regione, per le finalita' di cui al comma 1, stipula contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro. 3. La sponsorizzazione e' finalizzata alla progettazione o alla realizzazione di iniziative concernenti beni culturali nonche' relative alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.