Art. 16.
                   Rapporti con i soggetti privati
    1.  I  soggetti  privati,  singoli  o associati, partecipano alla
gestione  dei  beni  culturali  e alla valorizzazione degli stessi in
collaborazione  con  gli  enti  istituzionali  competenti, al fine di
migliorare la qualita' dei servizi, la diffusione della `conoscenza e
a  garanzia  della realizzazione di un sistema efficace ed efficiente
anche  ai  sensi  degli articoli 120 e 121 del decreto legislativo n.
42/2004.
    2.  La  Regione,  per  le  finalita'  di  cui al comma 1, stipula
contratti  di  sponsorizzazione  ed  accordi  di  collaborazione  con
soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro.
    3.  La  sponsorizzazione e' finalizzata alla progettazione o alla
realizzazione   di  iniziative  concernenti  beni  culturali  nonche'
relative alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.