Art. 19.
             Rapporti con lo Stato in materia di tutela
    1. La Regione coopera con lo Stato per l'esercizio delle funzioni
di  tutela,  concorre  a definire una comune metodologia di raccolta,
scambio,  accesso ed elaborazione dei dati di catalogazione, realizza
intese   volte  a  consentire  la  vigilanza  su  beni  propri  e  di
appartenenza degli enti locali.
    2. In particolare la giunta regionale definisce e propone atti di
coordinamento e di accordo con lo Stato per acquisire il conferimento
di ulteriori compiti e funzioni di tutela del patrimonio culturale al
sistema regionale e locale.