Art. 19. Rapporti con lo Stato in materia di tutela 1. La Regione coopera con lo Stato per l'esercizio delle funzioni di tutela, concorre a definire una comune metodologia di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati di catalogazione, realizza intese volte a consentire la vigilanza su beni propri e di appartenenza degli enti locali. 2. In particolare la giunta regionale definisce e propone atti di coordinamento e di accordo con lo Stato per acquisire il conferimento di ulteriori compiti e funzioni di tutela del patrimonio culturale al sistema regionale e locale.