Art. 2.
                         Funzioni regionali
    1.  La Regione, nel rispetto dei principi del decreto legislativo
n.  42/2004  e  mediante  intese  stipulate  ai  sensi dell'art. 118,
comma 3  della  Costituzione,  esercita  ogni  attivita'  diretta  al
miglioramento  delle  condizioni  di  conoscenza dei beni culturali e
all'incremento  della  loro  fruizione pubblica, anche attraverso gli
strumenti di cui all'Art. 14.
    2.  La  Regione  esercita, nel rispetto dell'autonomia degli enti
locali,  le funzioni di indirizzo e programmazione in materia di beni
e istituti culturali degli enti locali. In particolare:
      a) predispone,  sentiti  le  province  e  i  comuni,  gli  atti
programmatori, secondo le disposizioni contenute nel capo V;
      b) attua  interventi  diretti per progetti di valorizzazione di
beni e istituti culturali di particolare rilevanza;
      c) promuove programmi di collaborazione con le altre Regioni;
      d) promuove  e  coordina  il  censimento e la catalogazione dei
beni  culturali  secondo  le  metodologie  nazionali definite con gli
organi statali di competenza;
      e) promuove  e  coordina  gli  interventi  di  manutenzione, di
conservazione  e  di  restauro  sulla  base  di  metodologie definite
d'intesa con gli organi competenti;
      f) individua, in concorso con tutti gli organismi competenti, i
livelli  minimi  uniformi  di qualita' della valorizzazione di beni e
istituti  culturali ai sensi dell'Art. 114 del decreto legislativo n.
42/2004,  anche  per  quanto  concerne il rapporto con gli utenti, la
professionalita'   e   le  competenze  specialistiche  bibliotecarie,
archivistiche e museali degli operatori;
      g) istituisce  il  sistema  informativo regionale in materia di
beni culturali;
      h) promuove la formazione specialistica e l'aggiornamento degli
operatori degli istituti culturali;
      i) esercita  le  funzioni  di  tutela  ai sensi dell'Art. 5 del
decreto legislativo n. 42/2004.
    3. La Regione inoltre:
      a) coordina, in armonia con le politiche turistiche, le diverse
competenze  in  materia  di  fruizione,  valorizzazione,  gestione  e
promozione dei beni culturali;
      b) assicura la valorizzazione dei beni culturali attraverso una
organizzazione  stabile di risorse e strutture al fine di promuoverne
la conoscenza;
      c) concorre alla valorizzazione dei beni di proprieta' privata,
ai sensi dell'Art. 113 comma 4 del decreto legislativo n. 42/2004;
      d) promuove,  coordina e favorisce la tutela, la conservazione,
la valorizzazione e l'uso sociale del patrimonio culturale costituito
dalla   tradizione  popolare  ligure  sia  nelle  sue  manifestazioni
materiali  o  scritte  che  in  quelle  verbali  o  sonore; promuove,
inoltre,  la  conoscenza,  la conservazione e la valorizzazione delle
parlate  locali  del  dialetto  genovese  e  del sistema dei dialetti
liguri;
      e) promuove la conoscenza e la valorizzazione di edifici civili
ovvero  religiosi  non  piu'  destinati al culto. e favorisce il loro
recupero  anche  per specifici progetti rivolti alla valorizzazione e
ad un migliore utilizzo e fruizione dei beni e delle collezioni degli
istituti o luoghi di cultura;
      f) predispone,  sia  direttamente sia in collaborazione con gli
Enti  locali interessati, lo studio e l'attuazione di progetti pilota
nelle materie di cui alla presente legge.
    4.   La  Regione  sostiene  le  attivita'  dirette  a  promuovere
iniziative culturali ed in particolare:
      a) studi,  realizzazione  di  progetti  ed  iniziative  per  la
valorizzazione  del  patrimonio  culturale  e per la promozione degli
istituti e dei luoghi di cultura;
      b) iniziative   di   coordinamento   delle  attivita'  inerenti
progetti culturali;
      c) realizzazione  di  iniziative  di comunicazione e promozione
degli istituti e dei luoghi di cultura;
      d) studi   e   realizzazioni  di  strategie  ed  iniziative  di
marketing volte alla valorizzazione dei beni culturali;
      e) attivita'  di  raccolta  di  fondi  nei confronti di sponsor
privati ed enti pubblici.