Art. 2. Funzioni regionali 1. La Regione, nel rispetto dei principi del decreto legislativo n. 42/2004 e mediante intese stipulate ai sensi dell'art. 118, comma 3 della Costituzione, esercita ogni attivita' diretta al miglioramento delle condizioni di conoscenza dei beni culturali e all'incremento della loro fruizione pubblica, anche attraverso gli strumenti di cui all'Art. 14. 2. La Regione esercita, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali, le funzioni di indirizzo e programmazione in materia di beni e istituti culturali degli enti locali. In particolare: a) predispone, sentiti le province e i comuni, gli atti programmatori, secondo le disposizioni contenute nel capo V; b) attua interventi diretti per progetti di valorizzazione di beni e istituti culturali di particolare rilevanza; c) promuove programmi di collaborazione con le altre Regioni; d) promuove e coordina il censimento e la catalogazione dei beni culturali secondo le metodologie nazionali definite con gli organi statali di competenza; e) promuove e coordina gli interventi di manutenzione, di conservazione e di restauro sulla base di metodologie definite d'intesa con gli organi competenti; f) individua, in concorso con tutti gli organismi competenti, i livelli minimi uniformi di qualita' della valorizzazione di beni e istituti culturali ai sensi dell'Art. 114 del decreto legislativo n. 42/2004, anche per quanto concerne il rapporto con gli utenti, la professionalita' e le competenze specialistiche bibliotecarie, archivistiche e museali degli operatori; g) istituisce il sistema informativo regionale in materia di beni culturali; h) promuove la formazione specialistica e l'aggiornamento degli operatori degli istituti culturali; i) esercita le funzioni di tutela ai sensi dell'Art. 5 del decreto legislativo n. 42/2004. 3. La Regione inoltre: a) coordina, in armonia con le politiche turistiche, le diverse competenze in materia di fruizione, valorizzazione, gestione e promozione dei beni culturali; b) assicura la valorizzazione dei beni culturali attraverso una organizzazione stabile di risorse e strutture al fine di promuoverne la conoscenza; c) concorre alla valorizzazione dei beni di proprieta' privata, ai sensi dell'Art. 113 comma 4 del decreto legislativo n. 42/2004; d) promuove, coordina e favorisce la tutela, la conservazione, la valorizzazione e l'uso sociale del patrimonio culturale costituito dalla tradizione popolare ligure sia nelle sue manifestazioni materiali o scritte che in quelle verbali o sonore; promuove, inoltre, la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione delle parlate locali del dialetto genovese e del sistema dei dialetti liguri; e) promuove la conoscenza e la valorizzazione di edifici civili ovvero religiosi non piu' destinati al culto. e favorisce il loro recupero anche per specifici progetti rivolti alla valorizzazione e ad un migliore utilizzo e fruizione dei beni e delle collezioni degli istituti o luoghi di cultura; f) predispone, sia direttamente sia in collaborazione con gli Enti locali interessati, lo studio e l'attuazione di progetti pilota nelle materie di cui alla presente legge. 4. La Regione sostiene le attivita' dirette a promuovere iniziative culturali ed in particolare: a) studi, realizzazione di progetti ed iniziative per la valorizzazione del patrimonio culturale e per la promozione degli istituti e dei luoghi di cultura; b) iniziative di coordinamento delle attivita' inerenti progetti culturali; c) realizzazione di iniziative di comunicazione e promozione degli istituti e dei luoghi di cultura; d) studi e realizzazioni di strategie ed iniziative di marketing volte alla valorizzazione dei beni culturali; e) attivita' di raccolta di fondi nei confronti di sponsor privati ed enti pubblici.