Art. 21. Soprintendenza regionale ai beni librari e documentari 1. La Soprintendenza regionale ai beni librari e ai beni documentari provvede alla tutela del patrimonio librario e documentario esistente nel territorio regionale, istruendo e predisponendo gli atti concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative di tutela attribuite alla Regione nonche' esercitando ogni altra funzione, di competenza regionale, prevista in materia dalla legislazione vigente. 2. La Soprintendenza regionale e' istituita all'interno del dipartimento competente in materia; l'organizzazione e il funzionamento della stessa sono disciplinate dalla giunta regionale con regolamento.