Art. 21.
       Soprintendenza regionale ai beni librari e documentari
    1.  La  Soprintendenza  regionale  ai  beni  librari  e  ai  beni
documentari   provvede   alla   tutela   del  patrimonio  librario  e
documentario   esistente   nel   territorio  regionale,  istruendo  e
predisponendo   gli   atti  concernenti  l'esercizio  delle  funzioni
amministrative  di tutela attribuite alla Regione nonche' esercitando
ogni  altra  funzione,  di  competenza regionale, prevista in materia
dalla legislazione vigente.
    2.  La  Soprintendenza  regionale  e'  istituita  all'interno del
dipartimento   competente   in   materia;   l'organizzazione   e   il
funzionamento  della  stessa sono disciplinate dalla giunta regionale
con regolamento.