Art. 22. Collaborazione in materia di conservazione e restauro e Laboratorio regionale per il restauro 1. La Regione collabora con lo Stato e con l'universita' per definire linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali, ai sensi dell'Art. 29 del decreto legislativo n. 42/2004. 2. La Regione, al fine di intervenire direttamente al restauro di opere di diversa tipologia, istituisce il laboratorio regionale per il restauro presso il competente dipartimento regionale. 3. La giunta regionale, con apposita deliberazione, approva, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di funzionamento del laboratorio di cui al comma 2. 4. Gli interventi conservativi di cui al comma 1 vengono condotti in accordo con la competente Soprintendenza e in collaborazione con l'universita'.