Art. 22.
Collaborazione  in  materia di conservazione e restauro e Laboratorio
                      regionale per il restauro
    1.  La  Regione  collabora  con  lo Stato e con l'universita' per
definire  linee  di  indirizzo,  norme tecniche, criteri e modelli di
intervento  in  materia di conservazione dei beni culturali, ai sensi
dell'Art. 29 del decreto legislativo n. 42/2004.
    2. La Regione, al fine di intervenire direttamente al restauro di
opere  di  diversa tipologia, istituisce il laboratorio regionale per
il restauro presso il competente dipartimento regionale.
    3.  La  giunta  regionale,  con  apposita deliberazione, approva,
entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il regolamento di funzionamento del laboratorio di cui al comma 2.
    4. Gli interventi conservativi di cui al comma 1 vengono condotti
in  accordo  con la competente Soprintendenza e in collaborazione con
l'universita'.