Art. 23. Istituti e luoghi di cultura 1. La Regione individua come istituti di cultura le realta' culturali che garantiscano la conservazione e lo studio scientifico delle collezioni e, che abbiano una organizzazione e una gestione atta a perseguire obiettivi di educazione e informazione e studio delle presenze storiche sul territorio di riferimento e che rispettino i livelli minimi uniformi di qualita' di cui all'Art. 2, comma 2, lettera f). 2. La Regione assicura la fruizione degli archivi annessi alle biblioteche di enti locali o di interesse locale e degli archivi legati alle attivita' di produzione di particolare interesse sul territorio ligure secondo le modalita' di cui dall'Art. 15. 3. La Regione individua come luoghi di cultura le realta' culturali che non rientrino nei livelli minimi uniformi di qualita' di cui all'Art. 2, comma 2, lettera f). 4. La gestione dei luoghi di cultura avviene prevalentemente in forma associata ed e' attivata attraverso convenzioni o con gli strumenti previsti nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e successive modifiche ed integrazioni. 5. Per adeguare ai livelli minimi uniformi di qualita' i luoghi di cultura, la Regione stipula accordi per definire gli obiettivi e fissarne i tempi e le modalita' di attuazione, e individua le forme di gestione piu' adeguate. 6. Per le finalita' di cui al comma 5, la Regione inoltre concede benefici finanziari agli istituti e luoghi di cultura, secondo le modalita' indicate dal Piano triennale di cui all'Art. 10.