Art. 23.
                    Istituti e luoghi di cultura
    1.  La  Regione  individua  come  istituti  di cultura le realta'
culturali  che  garantiscano la conservazione e lo studio scientifico
delle  collezioni  e,  che  abbiano una organizzazione e una gestione
atta  a  perseguire  obiettivi  di educazione e informazione e studio
delle   presenze   storiche  sul  territorio  di  riferimento  e  che
rispettino  i  livelli minimi uniformi di qualita' di cui all'Art. 2,
comma 2, lettera f).
    2.  La  Regione  assicura la fruizione degli archivi annessi alle
biblioteche  di  enti  locali  o  di interesse locale e degli archivi
legati  alle  attivita'  di  produzione  di particolare interesse sul
territorio ligure secondo le modalita' di cui dall'Art. 15.
    3.  La  Regione  individua  come  luoghi  di  cultura  le realta'
culturali  che  non rientrino nei livelli minimi uniformi di qualita'
di cui all'Art. 2, comma 2, lettera f).
    4.  La  gestione dei luoghi di cultura avviene prevalentemente in
forma  associata  ed  e'  attivata  attraverso  convenzioni o con gli
strumenti  previsti  nel  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti locali), e
successive modifiche ed integrazioni.
    5.  Per  adeguare ai livelli minimi uniformi di qualita' i luoghi
di  cultura,  la Regione stipula accordi per definire gli obiettivi e
fissarne  i  tempi e le modalita' di attuazione, e individua le forme
di gestione piu' adeguate.
    6. Per le finalita' di cui al comma 5, la Regione inoltre concede
benefici  finanziari  agli  istituti  e luoghi di cultura, secondo le
modalita' indicate dal Piano triennale di cui all'Art. 10.