Art. 24. Organizzazione bibliotecaria 1. Le biblioteche sono istituti di cultura che concorrono, secondo la loro specifica caratterizzazione storica e istituzionale e la loro prevalente tipologia, all'attuazione del diritto dei cittadini all'informazione e all'educazione, allo sviluppo della ricerca e della conoscenza mediante la raccolta, l'ordinamento, la conservazione, la messa a disposizione del pubblico dei documenti e l'erogazione dei servizi informativi. 2. L'organizzazione bibliotecaria regionale e' costituita dall'insieme di biblioteche, archivi, fototeche, fonoteche, videoteche, mediateche e altri centri di documentazione e informazione, comunque denominati, degli Enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, e dal complesso dei servizi e delle attivita' rivolte a favorire l'accesso di tutti i cittadini alla conoscenza e all'informazione. 3. Le biblioteche di enti locali o di interesse locale incrementano le proprie risorse informative e forniscono i loro servizi in collaborazione con altre biblioteche e istituti presenti nel territorio, al fine di realizzare un servizio bibliotecario integrato. 4. I soggetti titolari di biblioteche, centri di documentazione e archivi, d'intesa con i comuni e le province territorialmente competenti, costituiscono i sistemi bibliotecari e informativi, per il miglioramento dei servizi al pubblico, attraverso la stipula di specifici accordi.