Art. 24.
                    Organizzazione bibliotecaria
    1.  Le  biblioteche  sono  istituti  di  cultura  che concorrono,
secondo la loro specifica caratterizzazione storica e istituzionale e
la   loro   prevalente  tipologia,  all'attuazione  del  diritto  dei
cittadini  all'informazione  e  all'educazione,  allo  sviluppo della
ricerca  e  della  conoscenza mediante la raccolta, l'ordinamento, la
conservazione,  la  messa a disposizione del pubblico dei documenti e
l'erogazione dei servizi informativi.
    2.   L'organizzazione   bibliotecaria   regionale  e'  costituita
dall'insieme   di   biblioteche,   archivi,   fototeche,   fonoteche,
videoteche,   mediateche   e   altri   centri   di  documentazione  e
informazione,  comunque  denominati,  degli  Enti  locali  e di altri
soggetti  pubblici  e  privati,  e  dal complesso dei servizi e delle
attivita'  rivolte  a  favorire  l'accesso  di tutti i cittadini alla
conoscenza e all'informazione.
    3.   Le   biblioteche  di  enti  locali  o  di  interesse  locale
incrementano  le  proprie  risorse  informative  e  forniscono i loro
servizi  in  collaborazione con altre biblioteche e istituti presenti
nel  territorio,  al  fine  di  realizzare  un servizio bibliotecario
integrato.
    4. I soggetti titolari di biblioteche, centri di documentazione e
archivi,  d'intesa  con  i  comuni  e  le  province  territorialmente
competenti,  costituiscono  i sistemi bibliotecari e informativi, per
il  miglioramento  dei  servizi al pubblico, attraverso la stipula di
specifici accordi.