Art. 27. Associazioni operanti nel campo della mutualita' e della solidarieta' sociale 1. La Regione riconosce e promuove i valori storici, sociali e culturali delle associazioni operanti nel campo della mutualita' e della solidarieta' sociale costituite senza fini, di lucro. 2. La Regione valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle societa' stesse che hanno finalita' sociali, culturali, ricreative, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico e di sviluppo della cultura della solidarieta' tra i lavoratori, favorisce la diffusione della conoscenza e l'illustrazione della storia e delle attivita' delle societa'.