Art. 27.
Associazioni operanti nel campo della mutualita' e della solidarieta'
                               sociale
    1.  La  Regione  riconosce e promuove i valori storici, sociali e
culturali  delle  associazioni  operanti nel campo della mutualita' e
della solidarieta' sociale costituite senza fini, di lucro.
    2.  La  Regione  valorizza  la funzione di promozione sociale, di
servizio  e di innovazione perseguita dalle societa' stesse che hanno
finalita'   sociali,   culturali,  ricreative,  di  salvaguardia  del
patrimonio  storico, culturale, artistico e di sviluppo della cultura
della  solidarieta'  tra  i lavoratori, favorisce la diffusione della
conoscenza  e  l'illustrazione  della  storia e delle attivita' delle
societa'.