Art. 30.
                     Fondo unico per la cultura
    1.  E' istituito, a decorrere dall'esercizio finanziario 2007, il
fondo  unico  per  la cultura nel quale confluiscono tutte le risorse
finanziarie  destinate  dalla Regione ai soggetti operanti in materia
di cultura.
    2.  Le  modalita' di riparto sono stabilite nel programma annuale
di  cui  all'Art.  11,  nel  rispetto  delle  disposizioni  del piano
triennale di cui all'Art. 10.