Art. 30. Fondo unico per la cultura 1. E' istituito, a decorrere dall'esercizio finanziario 2007, il fondo unico per la cultura nel quale confluiscono tutte le risorse finanziarie destinate dalla Regione ai soggetti operanti in materia di cultura. 2. Le modalita' di riparto sono stabilite nel programma annuale di cui all'Art. 11, nel rispetto delle disposizioni del piano triennale di cui all'Art. 10.