Art. 32.
                          Norma transitoria
    1.  Ai  procedimenti  di  concessione  di contributi e erogazione
finanziaria  in  corso  alla data di entrata in vigore della presente
legge  e  fino  alla  loro  conclusione  continuano  ad applicarsi le
disposizioni  previgenti  e gli stanziamenti iscritti nel bilancio di
previsione  per  l'anno  finanziario  2006  sono  utilizzati  fino al
termine dell'esercizio stesso ai sensi delle medesime disposizioni.
    2.  La giunta regionale e il Presidente della Giunta, nell'ambito
delle   rispettive   competenze,  compiono  gli  atti  necessari  per
l'estinzione   della   Fondazione   regionale  «Cristoforo  Colombo»,
garantendo  la  tutela  del  personale occupato a tempo indeterminato
presso la Fondazione stessa.