Art. 32. Norma transitoria 1. Ai procedimenti di concessione di contributi e erogazione finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti e gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 sono utilizzati fino al termine dell'esercizio stesso ai sensi delle medesime disposizioni. 2. La giunta regionale e il Presidente della Giunta, nell'ambito delle rispettive competenze, compiono gli atti necessari per l'estinzione della Fondazione regionale «Cristoforo Colombo», garantendo la tutela del personale occupato a tempo indeterminato presso la Fondazione stessa.