Art. 33.
                     Norma di prima applicazione
    1.  Fino alla data di approvazione del primo programma annuale di
cui  all'Art.  11  continuano  a trovare applicazione le disposizioni
contenute  nei  Piani  e  nei Programmi di settore approvati ai sensi
della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente
legge.