Art. 36.
                        Abrogazione di norme
    1.  Salvo  quanto  previsto  dall'Art.  8  e  dall'Art.  32, sono
abrogate,  a decorrere dalla data di approvazione del primo Programma
annuale di cui all'Art. 11, le seguenti disposizioni:
      a) legge  regionale  20 dicembre 1978, n. 61, (norme in materia
di biblioteche di enti locali o di interesse locale);
      b) legge  regionale  22 aprile  1980,  n.  21,  (norme  per  la
catalogazione  e  l'uso dei beni culturali ed ambientali e in materia
di musei di enti locali o d'interesse locale);
      c) legge  regionale  23 maggio  1980,  n.  24,  (erogazione dei
contributi annuali a sostegno degli Istituti storici della resistenza
in  Liguria  e  per le attivita' di ricerca e di produzione educativa
dagli stessi esercitate);
      d) legge  regionale  23 dicembre  1981,  n. 34, (integrazione e
modificazione alla legge regionale 22 aprile 1980, n. 21);
      e) legge   regionale   17 marzo  1983,  n.  7,  (norme  per  la
promozione culturale);
      f) legge  regionale 15 marzo 1984, n. 16, (promozione turistica
nelle  aree  di  emigrazione  ligure  all'estero  e iniziative per la
costituzione  della  Fondazione  Cristoforo Colombo) limitatamente al
titolo II;
      g) legge   regionale   2 maggio  1990,  n.  28,  (modifiche  ed
integrazioni alla legge regionale 17 marzo 1983, n. 7);
      h) legge  regionale 2 maggio 1990, n. 32, (norme per lo studio,
la  tutela,  la valorizzazione e l'uso sociale di alcune categorie di
beni  culturali  ed  in  particolare  dei dialetti e delle tradizioni
popolari della Liguria);
      i) legge   regionale   30 dicembre   1992,  n.  43,  (ulteriori
modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 marzo 1983, n. 7);
      j) legge  regionale  12 luglio  1993,  n. 30 (interventi per la
valorizzazione  e  la  fruizione  turistica e culturale degli edifici
storici della Liguria);
      k) legge  regionale  27 aprile  1995,  n.  37  (interventi  per
l'educazione alla legalita', alla democrazia e ai valori fondamentali
della Costituzione);
      l) legge  regionale  17 dicembre  1998,  n.  37  (modifiche  ed
integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1990, n. 32);
      m) legge  regionale  11 giugno  1999, n. 16, (integrazioni alla
legge  regionale  17 marzo  1983,  n.  7,  e  successive modifiche ed
integrazioni);
      n) legge  regionale  17 marzo  2000, n. 18 (interventi speciali
per  la  realizzazione  e  la  promozione  dell'evento «Genova citta'
europea della cultura nel 2004»);
      o) legge regionale 27 marzo 2000, n. 34 (ulteriori modifiche ed
integrazioni alla legge regionale 17 marzo 1983, n. 7);
      p) legge  regionale  15 aprile  2002,  n.  17  (riapertura  dei
termini  previsti dall'Art. 6, comma 1 della legge regionale 17 marzo
1983, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni);
    2. E'  abrogata,  a  decorrere  dalla  data di costituzione della
Fondazione  regionale  per  la  cultura  e  lo  spettacolo,  la legge
regionale  6 settembre  1999,  n.  27  (risanamento  del  bilancio  e
contributi   spese   per  attivita'.  Gestione  e  conservazione  del
patrimonio della Fondazione Cristoforo Colombo).
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Liguria.
      Genova, 31 ottobre 2006
                              BURLANDO