Art. 36. Abrogazione di norme 1. Salvo quanto previsto dall'Art. 8 e dall'Art. 32, sono abrogate, a decorrere dalla data di approvazione del primo Programma annuale di cui all'Art. 11, le seguenti disposizioni: a) legge regionale 20 dicembre 1978, n. 61, (norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale); b) legge regionale 22 aprile 1980, n. 21, (norme per la catalogazione e l'uso dei beni culturali ed ambientali e in materia di musei di enti locali o d'interesse locale); c) legge regionale 23 maggio 1980, n. 24, (erogazione dei contributi annuali a sostegno degli Istituti storici della resistenza in Liguria e per le attivita' di ricerca e di produzione educativa dagli stessi esercitate); d) legge regionale 23 dicembre 1981, n. 34, (integrazione e modificazione alla legge regionale 22 aprile 1980, n. 21); e) legge regionale 17 marzo 1983, n. 7, (norme per la promozione culturale); f) legge regionale 15 marzo 1984, n. 16, (promozione turistica nelle aree di emigrazione ligure all'estero e iniziative per la costituzione della Fondazione Cristoforo Colombo) limitatamente al titolo II; g) legge regionale 2 maggio 1990, n. 28, (modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 marzo 1983, n. 7); h) legge regionale 2 maggio 1990, n. 32, (norme per lo studio, la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale di alcune categorie di beni culturali ed in particolare dei dialetti e delle tradizioni popolari della Liguria); i) legge regionale 30 dicembre 1992, n. 43, (ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 marzo 1983, n. 7); j) legge regionale 12 luglio 1993, n. 30 (interventi per la valorizzazione e la fruizione turistica e culturale degli edifici storici della Liguria); k) legge regionale 27 aprile 1995, n. 37 (interventi per l'educazione alla legalita', alla democrazia e ai valori fondamentali della Costituzione); l) legge regionale 17 dicembre 1998, n. 37 (modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1990, n. 32); m) legge regionale 11 giugno 1999, n. 16, (integrazioni alla legge regionale 17 marzo 1983, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni); n) legge regionale 17 marzo 2000, n. 18 (interventi speciali per la realizzazione e la promozione dell'evento «Genova citta' europea della cultura nel 2004»); o) legge regionale 27 marzo 2000, n. 34 (ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 marzo 1983, n. 7); p) legge regionale 15 aprile 2002, n. 17 (riapertura dei termini previsti dall'Art. 6, comma 1 della legge regionale 17 marzo 1983, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni); 2. E' abrogata, a decorrere dalla data di costituzione della Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo, la legge regionale 6 settembre 1999, n. 27 (risanamento del bilancio e contributi spese per attivita'. Gestione e conservazione del patrimonio della Fondazione Cristoforo Colombo). La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 31 ottobre 2006 BURLANDO