Art. 4.
                          Funzioni comunali
    1.  I  comuni  gestiscono  i beni culturali esistenti sul proprio
territorio  secondo  la  programmazione  e  le  direttive regionali e
realizzano una gestione integrata degli stessi.
    2. I comuni concorrono all'attuazione delle finalita' di cui alla
presente  legge  attraverso l'organizzazione e l'apertura al pubblico
di servizi culturali e informativi integrati. In particolare:
      a) provvedono   alla  istituzione  e  gestione  degli  istituti
culturali  e  ne  approvano  i  relativi regolamenti promuovendone la
autonomia gestionale;
      b) provvedono  alla  gestione  degli istituti, di cultura o dei
luoghi di cultura di loro titolarita';
      c) assicurano  la  conservazione e la tutela dei beni culturali
di  loro  titolarita',  o  a  loro affidati, attraverso interventi di
manutenzione  e  restauro  secondo metodologie concordate con tutti i
livelli di competenza;
      d) assicurano  l'inventariazione  e  la  catalogazione dei beni
culturali  di  loro  titolarita'  secondo le metodologie definite dai
competenti organi statali e regionali;
      e) provvedono   all'integrazione   degli   istituti   culturali
attraverso i sistemi informativi;
      f) promuovono  e  valorizzano i patrimoni conservati nei propri
istituti  culturali  e i beni culturali di cui hanno la titolarita' o
la gestione;
      g) provvedono,  anche  attraverso  gli strumenti urbanistici di
programmazione  e  attuazione  e  con  il  concorso degli istituti di
cultura  di  loro  competenza,  alla  individuazione,  salvaguardia e
valorizzazione  dei  beni artistici, culturali e naturali del proprio
territorio;
      h) cooperano  con la provincia e l'universita' alla definizione
dei  livelli  minimi uniformi di qualita' della valorizzazione di cui
all'Art.   2,   comma 2,  lettera  f)  e  ne  curano  l'aggiornamento
periodico;
      i) partecipano  alla stipulazione degli accordi di cui all'Art.
112, comma 4 del decreto legislativo n. 42/2 004;
      i) concorrono   alla  valorizzazione  dei  beni  di  proprieta'
privata  ai  sensi  dell'Art.  113 comma 4 del decreto legislativo n.
42/2004.