Art. 4. Funzioni comunali 1. I comuni gestiscono i beni culturali esistenti sul proprio territorio secondo la programmazione e le direttive regionali e realizzano una gestione integrata degli stessi. 2. I comuni concorrono all'attuazione delle finalita' di cui alla presente legge attraverso l'organizzazione e l'apertura al pubblico di servizi culturali e informativi integrati. In particolare: a) provvedono alla istituzione e gestione degli istituti culturali e ne approvano i relativi regolamenti promuovendone la autonomia gestionale; b) provvedono alla gestione degli istituti, di cultura o dei luoghi di cultura di loro titolarita'; c) assicurano la conservazione e la tutela dei beni culturali di loro titolarita', o a loro affidati, attraverso interventi di manutenzione e restauro secondo metodologie concordate con tutti i livelli di competenza; d) assicurano l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali di loro titolarita' secondo le metodologie definite dai competenti organi statali e regionali; e) provvedono all'integrazione degli istituti culturali attraverso i sistemi informativi; f) promuovono e valorizzano i patrimoni conservati nei propri istituti culturali e i beni culturali di cui hanno la titolarita' o la gestione; g) provvedono, anche attraverso gli strumenti urbanistici di programmazione e attuazione e con il concorso degli istituti di cultura di loro competenza, alla individuazione, salvaguardia e valorizzazione dei beni artistici, culturali e naturali del proprio territorio; h) cooperano con la provincia e l'universita' alla definizione dei livelli minimi uniformi di qualita' della valorizzazione di cui all'Art. 2, comma 2, lettera f) e ne curano l'aggiornamento periodico; i) partecipano alla stipulazione degli accordi di cui all'Art. 112, comma 4 del decreto legislativo n. 42/2 004; i) concorrono alla valorizzazione dei beni di proprieta' privata ai sensi dell'Art. 113 comma 4 del decreto legislativo n. 42/2004.