Art. 5. Rapporti con universita', istituzioni scolastiche e diocesi 1. La Regione collabora con l'universita' per la realizzazione di ricerche e studi su particolari tipologie di beni, in particolare per gli aspetti legati alla conservazione preventiva e a specifiche attivita' di diagnostica nonche' al fine di individuare percorsi formativi, in collaborazione con le province e le Soprintendenze, per la formazione di addetti ai beni culturali. 2. La Regione individua i percorsi formativi delle professionalita' inerenti agli istituti di cultura in collaborazione con le universita' e le Soprintendenze, anche ai sensi di quanto previsto con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 10 maggio 2001 (atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei). 3. La Regione collabora con Stato, universita' ed enti locali per elaborare e definire i tracciati di scheda catalografica per particolari tipologie di beni, ai sensi del comma 2 dell'Art. 17 del decreto legislativo n. 42/2004. 4. La Regione, in accordo con le Soprintendenze e gli enti locali, collabora con le diocesi alla tutela e valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso ai sensi dell'Art. 9 del decreto legislativo n. 42/2004. 5. La Regione collabora con la direzione scolastica regionale e con le Autonomie scolastiche per la definizione di percorsi didattici finalizzati alla conoscenza di beni sia inseriti in Istituti di cultura sia presenti sul territorio.