Art. 5.
     Rapporti con universita', istituzioni scolastiche e diocesi
    1. La Regione collabora con l'universita' per la realizzazione di
ricerche e studi su particolari tipologie di beni, in particolare per
gli  aspetti  legati  alla  conservazione  preventiva  e a specifiche
attivita'  di  diagnostica  nonche'  al  fine di individuare percorsi
formativi, in collaborazione con le province e le Soprintendenze, per
la formazione di addetti ai beni culturali.
    2.    La   Regione   individua   i   percorsi   formativi   delle
professionalita'  inerenti agli istituti di cultura in collaborazione
con  le  universita'  e  le  Soprintendenze, anche ai sensi di quanto
previsto con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali
10 maggio  2001  (atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e
sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei).
    3. La Regione collabora con Stato, universita' ed enti locali per
elaborare   e  definire  i  tracciati  di  scheda  catalografica  per
particolari  tipologie di beni, ai sensi del comma 2 dell'Art. 17 del
decreto legislativo n. 42/2004.
    4.  La  Regione,  in  accordo  con  le  Soprintendenze e gli enti
locali,  collabora  con  le  diocesi alla tutela e valorizzazione dei
beni  culturali  di  interesse  religioso  ai  sensi  dell'Art. 9 del
decreto legislativo n. 42/2004.
    5.  La  Regione collabora con la direzione scolastica regionale e
con le Autonomie scolastiche per la definizione di percorsi didattici
finalizzati  alla  conoscenza  di  beni  sia  inseriti in Istituti di
cultura sia presenti sul territorio.