Art. 6.
            Registro regionale per le attivita' culturali
    1.   E'  istituito,  presso  la  giunta  regionale,  il  Registro
regionale  delle istituzioni, associazioni e fondazioni, operanti nel
territorio  regionale,  che svolgono attivita' culturale di interesse
regionale.
    2. Sono iscritti nel registro i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti:
      a) Statuto  da  cui  si  evincano  le  finalita'  culturali  di
interesse regionale;
      b) gestione   ispirata   a   criteri  di  trasparenza  e  buona
amministrazione;
      c) strutture  stabili  e  organizzazione adeguate ad assicurare
una presenza continuativa nel settore dei beni culturali;
      d) attivita'   esercitata   prevalentemente   nell'ambito   del
territorio regionale.
    3.  I casi e le modalita' di cancellazione sono determinati dalla
giunta regionale con apposita deliberazione.
    4.  L'iscrizione  nel  registro  e'  condizione  per l'accesso ai
benefici previsti dalla presente legge.