Art. 6. Registro regionale per le attivita' culturali 1. E' istituito, presso la giunta regionale, il Registro regionale delle istituzioni, associazioni e fondazioni, operanti nel territorio regionale, che svolgono attivita' culturale di interesse regionale. 2. Sono iscritti nel registro i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a) Statuto da cui si evincano le finalita' culturali di interesse regionale; b) gestione ispirata a criteri di trasparenza e buona amministrazione; c) strutture stabili e organizzazione adeguate ad assicurare una presenza continuativa nel settore dei beni culturali; d) attivita' esercitata prevalentemente nell'ambito del territorio regionale. 3. I casi e le modalita' di cancellazione sono determinati dalla giunta regionale con apposita deliberazione. 4. L'iscrizione nel registro e' condizione per l'accesso ai benefici previsti dalla presente legge.