Art. 7.
                 Istituzioni di interesse regionale
    1. E' istituita una sezione speciale del registro di,cui all'Art.
6  in  cui, sono iscritti i soggetti ai quali la Regione riconosce la
qualifica di Istituzioni di interesse regionale.
    2.  Il  riconoscimento  e'  disposto,  su proposta della Giunta e
previo   parere   del   Comitato  tecnico  di  cui  all'Art.  9,  con
deliberazione del Consiglio regionale.
    3. Possono ottenere il riconoscimento i soggetti:
      a) in  possesso di Statuto che garantisca la professionalita' e
la  responsabilita'  della  direzione  scientifica  o  artistica,  la
trasparenza  del  metodo  di  formazione dei programmi di attivita' e
delle fonti di finanziamento;
      b) che  abbiano  una  gestione  ispirata  a  criteri  di  buona
amministrazione desumibile dal bilancio;
      c)  che  svolgano,  da almeno tre anni, attivita' documentata e
fruibile  di elevato interesse culturale, particolarmente qualificata
nella  ricerca  e  documentazione, conservazione e valorizzazione dei
beni  culturali  o  nella  ricerca  e  documentazione,  produzione  e
divulgazione della cultura umanistica, scientifica e artistica;
      d) che  svolgano l'attivita' di cui alla lettera c) con elevato
grado  di  qualificazione  del  prodotto  culturale offerto, anche in
relazione  alla  programmazione  definita  nel Piano triennale di cui
all'Art. 10;
      e) in   possesso  di  attrezzature  e  personale  idonei,  allo
svolgimento dell'attivita' di cui alla lettera c).
    4.  In  sede  di  prima  applicazione  della  presente  legge, si
intendono iscritti di ufficio alla Sezione di cui al comma 1:
      a) l'Accademia Linguistica di Belle Arti di Genova;
      b) la Societa' Ligure di Storia Patria;
      c) l'Accademia Lunigianese di Scienze «G. Capellini»;
      d) la Fondazione Civico Museo Biblioteca dell'Attore;
      e) l'Accademia Ligure di Scienze e Lettere;
      f) l'Istituto Internazionale di Studi Liguri.
    5.  La Regione eroga contributi annuali o pluriennali ai soggetti
di  cui  al  presente  articolo per  lo  svolgimento  delle attivita'
istituzionali  secondo  quanto  previsto  nel  Piano triennale di cui
all'Art. 10.
    6.  Gli  enti  locali  possono  proporre  alla  giunta  regionale
soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 3 ai fini della
loro iscrizione nella sezione speciale di cui al presente articolo.