Art. 7. Istituzioni di interesse regionale 1. E' istituita una sezione speciale del registro di,cui all'Art. 6 in cui, sono iscritti i soggetti ai quali la Regione riconosce la qualifica di Istituzioni di interesse regionale. 2. Il riconoscimento e' disposto, su proposta della Giunta e previo parere del Comitato tecnico di cui all'Art. 9, con deliberazione del Consiglio regionale. 3. Possono ottenere il riconoscimento i soggetti: a) in possesso di Statuto che garantisca la professionalita' e la responsabilita' della direzione scientifica o artistica, la trasparenza del metodo di formazione dei programmi di attivita' e delle fonti di finanziamento; b) che abbiano una gestione ispirata a criteri di buona amministrazione desumibile dal bilancio; c) che svolgano, da almeno tre anni, attivita' documentata e fruibile di elevato interesse culturale, particolarmente qualificata nella ricerca e documentazione, conservazione e valorizzazione dei beni culturali o nella ricerca e documentazione, produzione e divulgazione della cultura umanistica, scientifica e artistica; d) che svolgano l'attivita' di cui alla lettera c) con elevato grado di qualificazione del prodotto culturale offerto, anche in relazione alla programmazione definita nel Piano triennale di cui all'Art. 10; e) in possesso di attrezzature e personale idonei, allo svolgimento dell'attivita' di cui alla lettera c). 4. In sede di prima applicazione della presente legge, si intendono iscritti di ufficio alla Sezione di cui al comma 1: a) l'Accademia Linguistica di Belle Arti di Genova; b) la Societa' Ligure di Storia Patria; c) l'Accademia Lunigianese di Scienze «G. Capellini»; d) la Fondazione Civico Museo Biblioteca dell'Attore; e) l'Accademia Ligure di Scienze e Lettere; f) l'Istituto Internazionale di Studi Liguri. 5. La Regione eroga contributi annuali o pluriennali ai soggetti di cui al presente articolo per lo svolgimento delle attivita' istituzionali secondo quanto previsto nel Piano triennale di cui all'Art. 10. 6. Gli enti locali possono proporre alla giunta regionale soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 3 ai fini della loro iscrizione nella sezione speciale di cui al presente articolo.