Art. 9.
               Comitato tecnico scientifico regionale
    1.  La  giunta  regionale  istituisce, con propria deliberazione,
entro  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  il  Comitato  Tecnico  Scientifico regionale per le attivita'
culturali quale organismo di consulenza della Giunta, regionale nelle
materie di cui alla presente legge.
    2.  Il  Comitato  esprime  parere  tecnico,  obbligatorio  e  non
vincolante  in  merito  al  Programma  annuale di attuazione, secondo
quanto   disposto   dall'Art.   11,   comma 1,   nonche'   in  merito
all'iscrizione alla sezione speciale del Registro di cui all'Art. 7.
    3.  Il  Comitato  dura  in carica cinque anni ed e' costituito da
cinque  esperti,  scelti  tra personalita' di indiscussa competenza e
professionalita'  nel  campo  dei beni e delle attivita' culturali ai
sensi  della  vigente  normativa  in  materia di nomine di competenza
regionale.
    4. Il Comitato, nella seduta di insediamento, elegge tra i propri
componenti il Presidente.
    5.  Le  decisioni  del  Comitato  sono  assunte a maggioranza dei
componenti.
    6.  La  giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 1,
approva il Regolamento relativo al funzionamento del Comitato.
    7.  Ai  membri  del  Comitato si applicano le disposizioni di cui
alla   legge  regionale  3 gennaio  1978  n.  1  (rimborso  spese  ai
componenti  di  organi collegiali non elettivi della Regione o le cui
spese  di  funzionamento  sono  a  carico della stessa) ed alla legge
regionale  4 giugno  1996,  n.  25, (nuova disciplina dei compensi ai
componenti  di  collegi,  commissioni  e  comitati operanti presso la
Regione) ed e' corrisposto il compenso previsto nella tabella A della
stessa.