Art. 9. Comitato tecnico scientifico regionale 1. La giunta regionale istituisce, con propria deliberazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato Tecnico Scientifico regionale per le attivita' culturali quale organismo di consulenza della Giunta, regionale nelle materie di cui alla presente legge. 2. Il Comitato esprime parere tecnico, obbligatorio e non vincolante in merito al Programma annuale di attuazione, secondo quanto disposto dall'Art. 11, comma 1, nonche' in merito all'iscrizione alla sezione speciale del Registro di cui all'Art. 7. 3. Il Comitato dura in carica cinque anni ed e' costituito da cinque esperti, scelti tra personalita' di indiscussa competenza e professionalita' nel campo dei beni e delle attivita' culturali ai sensi della vigente normativa in materia di nomine di competenza regionale. 4. Il Comitato, nella seduta di insediamento, elegge tra i propri componenti il Presidente. 5. Le decisioni del Comitato sono assunte a maggioranza dei componenti. 6. La giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 1, approva il Regolamento relativo al funzionamento del Comitato. 7. Ai membri del Comitato si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1 (rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa) ed alla legge regionale 4 giugno 1996, n. 25, (nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione) ed e' corrisposto il compenso previsto nella tabella A della stessa.