Art. 10. Sostegno a specifiche iniziative di spettacolo 1. La Regione puo' sostenere specifiche iniziative di spettacolo di interesse regionale, a seguito di istanza presentata da soggetti pubblici e privati. 2. Nel piano di cui all'Art. 4 sono definiti i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi regionali di cui al comma 1. 3. La Regione, inoltre, sulla base del piano di cui l'Art. 4, promuove direttamente, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni, iniziative di spettacolo.