Art. 10.
           Sostegno a specifiche iniziative di spettacolo
    1.  La Regione puo' sostenere specifiche iniziative di spettacolo
di  interesse  regionale, a seguito di istanza presentata da soggetti
pubblici e privati.
    2.  Nel  piano  di  cui  all'Art.  4 sono definiti i criteri e le
modalita'  per  la  concessione  dei  contributi  regionali di cui al
comma 1.
    3.  La  Regione,  inoltre,  sulla base del piano di cui l'Art. 4,
promuove  direttamente,  anche  attraverso  la  stipula di specifiche
convenzioni, iniziative di spettacolo.