Art. 12. Norma transitoria 1. Ai procedimenti di concessione di contributi e erogazione finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali ai sensi delle quali i contributi sono stati erogati o concessi, ancorche' abrogate dall'Art. 14. 2. Lo statuto della associazione di cui all'Art. 7, comma 1, approvato dall'Art. 4 della legge regionale 31 luglio 1991, n. 15 (adesione della Regione all'ente autonomo del Teatro Stabile di Genova), continua a mantenere la propria validita' fino all'eventuale approvazione di una deliberazione del consiglio regionale che, su proposta della giunta regionale, ne preveda la modificazione.