Art. 12.
                          Norma transitoria
    1.  Ai  procedimenti  di  concessione  di contributi e erogazione
finanziaria  in  corso  alla data di entrata in vigore della presente
legge  e  fino  alla  loro  conclusione  continuano  ad applicarsi le
disposizioni  delle leggi regionali ai sensi delle quali i contributi
sono stati erogati o concessi, ancorche' abrogate dall'Art. 14.
    2.  Lo  statuto  della  associazione  di cui all'Art. 7, comma 1,
approvato  dall'Art.  4  della  legge regionale 31 luglio 1991, n. 15
(adesione  della  Regione  all'ente  autonomo  del  Teatro Stabile di
Genova), continua a mantenere la propria validita' fino all'eventuale
approvazione  di  una  deliberazione  del consiglio regionale che, su
proposta della giunta regionale, ne preveda la modificazione.