Art. 13.
                          Norma finanziaria
    1.  A  decorrere dall'anno finanziario 2007, agli oneri derivanti
dall'attuazione   della   presente   legge,   si   provvede  con  gli
stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2006/2008 all'area XII
-  cultura,  sport  e  tempo  libero  -  U.P.B.  12.101 «Spese per la
promozione  della  cultura» dello stato di previsione della spesa del
bilancio regionale.
    2.  Agli  oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge
di bilancio.