Art. 13. Norma finanziaria 1. A decorrere dall'anno finanziario 2007, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede con gli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2006/2008 all'area XII - cultura, sport e tempo libero - U.P.B. 12.101 «Spese per la promozione della cultura» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.