Art. 14.
                        Abrogazione di norme
    1.  Salvo  quanto previsto dall'Art. 12, e' abrogata, a decorrere
dalla  data  di  approvazione  del  primo  programma  annuale  di cui
all'Art. 5, la legge regionale 31 luglio 1991, n. 15.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Liguria.
      Genova, 31 ottobre 2006
                              BURLANDO