Art. 14. Abrogazione di norme 1. Salvo quanto previsto dall'Art. 12, e' abrogata, a decorrere dalla data di approvazione del primo programma annuale di cui all'Art. 5, la legge regionale 31 luglio 1991, n. 15. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 31 ottobre 2006 BURLANDO