Art. 2.
                       Funzioni della Regione
    1. La Regione coordina e promuove interventi volti a:
      a) favorire   la  partecipazione  dei  soggetti  coinvolti,  il
pluralismo culturale e l'accrescimento della qualita' artistica;
      b) agevolare  lo sviluppo di sinergie di carattere finanziario,
organizzativo e promozionale;
      c) sostenere   la  produzione  e  la  promozione  di  attivita'
realizzate  in  particolare  da  soggetti  che  stabiliscano rapporti
continuativi  di  collaborazione  con organismi pubblici di rilevanza
nazionale ed internazionale;
      d) incentivare  la diffusione delle produzioni di qualita' e di
spettacoli  finalizzati  alla ricerca di nuove forme di comunicazione
ed  alla  valorizzazione  delle  espressioni artistiche contemporanee
nonche'  la  valorizzazione  delle  forme  piu' rappresentative della
tradizione culturale regionale;
      e) favorire  l'innovazione,  la ricerca e la sperimentazione di
nuove  tecniche  e  nuovi  stili, anche finalizzati alla creazione di
forme artistiche interdisciplinari;
      f) avvicinare   nuovo   pubblico,   con   particolare  riguardo
all'utenza  giovanile  e all'infanzia, anche in collaborazione con le
istituzioni scolastiche e l'Universita';
      g) attuare,   il   riequilibrio  territoriale  dell'offerta  di
spettacolo,  favorendo  il  radicamento  di iniziative nel territorio
regionale  e  la  distribuzione  degli  spettacoli  nelle  aree  meno
servite;
      h) sostenere  le attivita' teatrali e musicali dialettali quali
mezzi  utili  alla  conservazione  e  diffusione delle lingue e delle
parlate liguri, anche mediante l'organizzazione di circuiti, rassegne
o festival regionali, nonche' la produzione o messa in scena di opere
o   concerti   basati   su   repertori   dialettali  liguri  inediti,
tradizionali o di classici tradotti.
    2.  Nel  perseguimento  degli  obiettivi  di  cui  al comma 1, la
Regione, in particolare:
      a) approva  il piano triennale di cui all'Art. 4 e il programma
di cui all'Art. 5;
      b) sostiene le attivita' di spettacolo, anche mediante adesioni
ad  enti  o  associazioni  pubblici  o  privati  che  esercitano tali
attivita';
      c) promuove   direttamente,  anche  attraverso  la  stipula  di
specifiche convenzioni, iniziative di spettacolo;
      d) effettua  la  vigilanza  e il monitoraggio sul perseguimento
degli  obiettivi  programmatici  in merito al corretto utilizzo delle
risorse pubbliche nell'ambito del proprio territorio e sull'attivita'
di  spettacolo, attraverso la realizzazione di rilevazioni, analisi e
ricerche,  anche  al  fine  di  valutare  l'efficacia dell'intervento
regionale;
      e) promuove  la  diffusione  e  lo sviluppo della cultura dello
spettacolo  anche  attraverso  collaborazioni  e  progetti comuni con
Stato,  altre  regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali,
in particolare nell'ambito dell'Unione europea;
      f) promuove  la  diffusione dello spettacolo ligure all'estero,
anche aderendo a protocolli e iniziative internazionali.
    3.  Nello  svolgimento  delle  funzioni  della presente legge, la
Regione  si  avvale anche della fondazione regionale per la cultura e
lo  spettacolo  di  cui  all'Art.  8 della legge regionale 31 ottobre
2006,  n.  33  (testo  unico  in materia di cultura) anche al fine di
favorire la formazione di reti e circuiti teatrali.