Art. 2. Funzioni della Regione 1. La Regione coordina e promuove interventi volti a: a) favorire la partecipazione dei soggetti coinvolti, il pluralismo culturale e l'accrescimento della qualita' artistica; b) agevolare lo sviluppo di sinergie di carattere finanziario, organizzativo e promozionale; c) sostenere la produzione e la promozione di attivita' realizzate in particolare da soggetti che stabiliscano rapporti continuativi di collaborazione con organismi pubblici di rilevanza nazionale ed internazionale; d) incentivare la diffusione delle produzioni di qualita' e di spettacoli finalizzati alla ricerca di nuove forme di comunicazione ed alla valorizzazione delle espressioni artistiche contemporanee nonche' la valorizzazione delle forme piu' rappresentative della tradizione culturale regionale; e) favorire l'innovazione, la ricerca e la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche finalizzati alla creazione di forme artistiche interdisciplinari; f) avvicinare nuovo pubblico, con particolare riguardo all'utenza giovanile e all'infanzia, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e l'Universita'; g) attuare, il riequilibrio territoriale dell'offerta di spettacolo, favorendo il radicamento di iniziative nel territorio regionale e la distribuzione degli spettacoli nelle aree meno servite; h) sostenere le attivita' teatrali e musicali dialettali quali mezzi utili alla conservazione e diffusione delle lingue e delle parlate liguri, anche mediante l'organizzazione di circuiti, rassegne o festival regionali, nonche' la produzione o messa in scena di opere o concerti basati su repertori dialettali liguri inediti, tradizionali o di classici tradotti. 2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione, in particolare: a) approva il piano triennale di cui all'Art. 4 e il programma di cui all'Art. 5; b) sostiene le attivita' di spettacolo, anche mediante adesioni ad enti o associazioni pubblici o privati che esercitano tali attivita'; c) promuove direttamente, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni, iniziative di spettacolo; d) effettua la vigilanza e il monitoraggio sul perseguimento degli obiettivi programmatici in merito al corretto utilizzo delle risorse pubbliche nell'ambito del proprio territorio e sull'attivita' di spettacolo, attraverso la realizzazione di rilevazioni, analisi e ricerche, anche al fine di valutare l'efficacia dell'intervento regionale; e) promuove la diffusione e lo sviluppo della cultura dello spettacolo anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con Stato, altre regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione europea; f) promuove la diffusione dello spettacolo ligure all'estero, anche aderendo a protocolli e iniziative internazionali. 3. Nello svolgimento delle funzioni della presente legge, la Regione si avvale anche della fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo di cui all'Art. 8 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (testo unico in materia di cultura) anche al fine di favorire la formazione di reti e circuiti teatrali.