Art. 4. Piano triennale di promozione dello spettacolo 1. Il consiglio regionale approva, su proposta della giunta regionale, il piano triennale di promozione dello spettacolo. 2. Il piano di cui al comma 1 definisce le priorita', gli obiettivi, le modalita' di effettuazione delle diverse tipologie d'intervento, i criteri per verificare l'attuazione delle attivita' esercitate mediante convenzioni ed accordi nonche' i parametri per il riparto degli stanziamenti tra le province con riferimento alle esigenze culturali del territorio. 3. Il piano, in particolare: a) assicura la distribuzione e la circolazione nel territorio regionale dello spettacolo, sostenendo le iniziative ed i circuiti di maggior prestigio culturale; b) dispone misure in favore della valorizzazione del patrimonio storico e artistico relative allo spettacolo, anche attraverso la promozione delle attivita' di quanti operano nel settore; c) prevede interventi specifici per l'avvicinamento del pubblico alle attivita' di spettacolo; d) determina i criteri di presentazione e valutazione delle istanze di sovvenzione e contributo per attivita' e iniziative; e) individua le linee generali dell'azione regionale all'interno degli enti e delle associazioni alle quali partecipa; f) individua le forme di controllo e monitoraggio di cui all'Art. 2, comma 2, lettera d).