Art. 4.
           Piano triennale di promozione dello spettacolo
    1.  Il  consiglio  regionale  approva,  su  proposta della giunta
regionale, il piano triennale di promozione dello spettacolo.
    2.  Il  piano  di  cui  al  comma 1  definisce  le priorita', gli
obiettivi,  le  modalita'  di  effettuazione  delle diverse tipologie
d'intervento,  i  criteri per verificare l'attuazione delle attivita'
esercitate mediante convenzioni ed accordi nonche' i parametri per il
riparto  degli  stanziamenti  tra  le  province  con riferimento alle
esigenze culturali del territorio.
    3. Il piano, in particolare:
      a) assicura  la  distribuzione e la circolazione nel territorio
regionale dello spettacolo, sostenendo le iniziative ed i circuiti di
maggior prestigio culturale;
      b) dispone misure in favore della valorizzazione del patrimonio
storico  e  artistico  relative  allo spettacolo, anche attraverso la
promozione delle attivita' di quanti operano nel settore;
      c) prevede   interventi   specifici   per  l'avvicinamento  del
pubblico alle attivita' di spettacolo;
      d) determina  i  criteri  di  presentazione e valutazione delle
istanze di sovvenzione e contributo per attivita' e iniziative;
      e) individua    le   linee   generali   dell'azione   regionale
all'interno degli enti e delle associazioni alle quali partecipa;
      f) individua  le  forme  di  controllo  e  monitoraggio  di cui
all'Art. 2, comma 2, lettera d).