Art. 5. Programma operativo degli interventi 1. La giunta regionale approva annualmente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio regionale, il programma operativo degli interventi. 2. Il programma di cui al comma 1 e definisce le attivita' operative gli incentivi necessari per l'attuazione delle scelte contenute nel piano triennale di cui all'Art. 4.