Art. 5.
                Programma operativo degli interventi
    1.  La  giunta regionale approva annualmente, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio regionale, il
programma operativo degli interventi.
    2.  Il  programma  di  cui  al  comma 1  e definisce le attivita'
operative  gli  incentivi  necessari  per  l'attuazione  delle scelte
contenute nel piano triennale di cui all'Art. 4.