Art. 7.
Partecipazione  della  Regione  Liguria  all'ente autonomo del Teatro
                          Stabile di Genova
    1. La Regione, unitamente al comune di Genova e alla provincia di
Genova,  partecipa  all'Associazione  denominata  «Ente  autonomo del
Teatro Stabile di Genova» in qualita' di ente pubblico fondatore.
    2.  I soci fondatori attribuiscono annualmente all'ente stesso un
contributo   per   la   gestione   ordinaria   che  non  puo'  essere
complessivamente  inferiore alla sovvenzione assegnata all'ente dallo
Stato  per  la  stessa  stagione  teatrale  nonche'  garantiscono  la
disponibilita'  di  una  o  piu'  sale teatrali, di cui almeno una di
cinquecento   posti,  con  la  copertura  delle  ulteriori  spese  di
esercizio.
    3. Ciascun socio fondatore partecipa agli oneri di cui al comma 1
nella seguente misura:
      a) 60 per cento per il comune di Genova
      b) 20 per cento per la provincia di Genova;
      c) 20 per cento per la Regione Liguria.