Art. 7. Partecipazione della Regione Liguria all'ente autonomo del Teatro Stabile di Genova 1. La Regione, unitamente al comune di Genova e alla provincia di Genova, partecipa all'Associazione denominata «Ente autonomo del Teatro Stabile di Genova» in qualita' di ente pubblico fondatore. 2. I soci fondatori attribuiscono annualmente all'ente stesso un contributo per la gestione ordinaria che non puo' essere complessivamente inferiore alla sovvenzione assegnata all'ente dallo Stato per la stessa stagione teatrale nonche' garantiscono la disponibilita' di una o piu' sale teatrali, di cui almeno una di cinquecento posti, con la copertura delle ulteriori spese di esercizio. 3. Ciascun socio fondatore partecipa agli oneri di cui al comma 1 nella seguente misura: a) 60 per cento per il comune di Genova b) 20 per cento per la provincia di Genova; c) 20 per cento per la Regione Liguria.