Art. 8. Istituzioni di spettacolo di interesse regionale 1. La Regione riconosce le istituzioni di spettacolo di interesse regionale. 2. Il riconoscimento e' disposto, su proposta della giunta, con deliberazione del consiglio regionale. 3. Possono ottenere il riconoscimento i soggetti: a) il cui statuto o atto costitutivo preveda come finalita' prevalente la produzione e promozione dello spettacolo dal vivo e sia ispirato a criteri di buona amministrazione; b) con sede in Liguria; c) dotati di organizzazione stabile; d) che svolgano documentata attivita' di elevato interesse culturale legato al territorio, anche con valenza di carattere educativo; e) che dimostrino, se svolgono attivita' teatrali, la realizzazione di almeno tre produzioni, ognuna delle quali con almeno dieci rappresentazioni ovvero indipendentemente dal numero delle produzioni, che dimostrino la realizzazione di almeno cinquanta rappresentazioni; f) che dimostrino, se svolgono attivita' musicali e di danza, di organizzare stagioni di almeno trenta rappresentazioni annue. 4. In sede di prima applicazione della presente legge, si intendono riconosciute le seguenti istituzioni di spettacolo di interesse regionale: a) il Teatro della Tosse di Genova; b) il Teatro dell'Opera Giocosa di Savona; c) l'Orchestra sinfonica di Sanremo.