Art. 8.
          Istituzioni di spettacolo di interesse regionale
    1. La Regione riconosce le istituzioni di spettacolo di interesse
regionale.
    2.  Il  riconoscimento e' disposto, su proposta della giunta, con
deliberazione del consiglio regionale.
    3. Possono ottenere il riconoscimento i soggetti:
      a) il  cui  statuto  o  atto costitutivo preveda come finalita'
prevalente la produzione e promozione dello spettacolo dal vivo e sia
ispirato a criteri di buona amministrazione;
      b) con sede in Liguria;
      c) dotati di organizzazione stabile;
      d) che  svolgano  documentata  attivita'  di  elevato interesse
culturale  legato  al  territorio,  anche  con  valenza  di carattere
educativo;
      e) che   dimostrino,   se   svolgono   attivita'  teatrali,  la
realizzazione di almeno tre produzioni, ognuna delle quali con almeno
dieci  rappresentazioni  ovvero  indipendentemente  dal  numero delle
produzioni,  che  dimostrino  la  realizzazione  di  almeno cinquanta
rappresentazioni;
      f) che  dimostrino,  se svolgono attivita' musicali e di danza,
di organizzare stagioni di almeno trenta rappresentazioni annue.
    4.  In  sede  di  prima  applicazione  della  presente  legge, si
intendono  riconosciute  le  seguenti  istituzioni  di  spettacolo di
interesse regionale:
      a) il Teatro della Tosse di Genova;
      b) il Teatro dell'Opera Giocosa di Savona;
      c) l'Orchestra sinfonica di Sanremo.