Art. 9.
     Sostegno regionale alle istituzioni di spettacolo regionale
    1. La Regione sostiene mediante interventi, anche pluriennali, le
attivita' ordinarie delle istituzioni di cui l'Art. 8.
    2.  Nel  piano di cui all'Art. 4 sono definiti gli strumenti e le
modalita' degli interventi di cui al comma 1.