Art. 4. P r e l i e v o 1. La Regione individua i soggetti abilitati ad effettuare il prelievo in deroga di cui all'Art. 2, comma 1. 2. I prelievi in deroga di cui all'Art. 2, comma 1, adottati per le ragioni di cui alle lettere c) e g) sono certificati dall'apposita scheda di prelievo approvata dalla Regione, rilasciata ai soggetti autorizzati dalle province anche tramite gli ambiti territoriali di caccia ed i comprensori alpini. I capi abbattuti dovranno essere segnati sull'apposita scheda al momento della raccolta. 3. I soggetti autorizzati riconsegnano la scheda di cui al comma 2, entro il 31 marzo di ogni anno alle province competenti per territorio. Le province, entro il 30 aprile successivo, inviano i dati elaborati alla Regione.