Art. 4.
                           P r e l i e v o
    1.  La  Regione  individua  i soggetti abilitati ad effettuare il
prelievo in deroga di cui all'Art. 2, comma 1.
    2.  I prelievi in deroga di cui all'Art. 2, comma 1, adottati per
le ragioni di cui alle lettere c) e g) sono certificati dall'apposita
scheda  di  prelievo  approvata dalla Regione, rilasciata ai soggetti
autorizzati  dalle  province anche tramite gli ambiti territoriali di
caccia  ed  i  comprensori  alpini.  I capi abbattuti dovranno essere
segnati sull'apposita scheda al momento della raccolta.
    3.  I  soggetti  autorizzati  riconsegnano  la  scheda  di cui al
comma 2,  entro il 31 marzo di ogni anno alle province competenti per
territorio.  Le  province,  entro  il 30 aprile successivo, inviano i
dati elaborati alla Regione.