Art. 5. Sospensione del prelievo 1. La Regione puo' sospendere il prelievo quando siano state accertate riduzioni delle popolazioni oggetto del prelievo in deroga. 2. Limitatamente alle deroghe attivate per le ragioni di cui all'Art. 2, comma 1, lettera g), la Regione sospende il prelievo venatorio quando accerta che il numero dei prelievi eccede la quota assegnata. La giunta regionale provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad approvare le modalita' con cui viene effettuato tale accertamento. Nelle more dell'approvazione delle modalita' di accertamento non possono essere attivate deroghe per le ragioni di cui all'Art. 2, comma 1, lettera g).