Art. 5.
                      Sospensione del prelievo
    1.  La  Regione  puo'  sospendere  il prelievo quando siano state
accertate riduzioni delle popolazioni oggetto del prelievo in deroga.
    2.  Limitatamente  alle  deroghe  attivate  per le ragioni di cui
all'Art.  2,  comma 1,  lettera g),  la  Regione sospende il prelievo
venatorio  quando  accerta che il numero dei prelievi eccede la quota
assegnata.  La  giunta regionale provvede, entro novanta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, ad approvare le
modalita'  con  cui  viene  effettuato  tale accertamento. Nelle more
dell'approvazione  delle modalita' di accertamento non possono essere
attivate   deroghe  per  le  ragioni  di  cui  all'Art.  2,  comma 1,
lettera g).