Art. 6.
                        Relazione informativa
    1.  Entro  il  30 giugno  di  ogni  anno, la Regione trasmette al
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, ovvero al Ministro per gli
affari  regionali  e  autonomie  locali,  al Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del territorio e del mare, al Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, al Ministro delle politiche europee,
nonche'  all'Istituto nazionale per la fauna selvatica, una relazione
sull'attuazione  delle  deroghe  di  cui  alla  presente  legge. Tale
relazione   e'   altresi'   trasmessa   alle  competenti  commissioni
parlamentari.