Art. 6. Relazione informativa 1. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Regione trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali e autonomie locali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro delle politiche europee, nonche' all'Istituto nazionale per la fauna selvatica, una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui alla presente legge. Tale relazione e' altresi' trasmessa alle competenti commissioni parlamentari.