Art. 7. Misure di salvaguardia nelle Zone di protezione speciale 1. Nelle Zone di protezione speciale (ZPS) e' fatto divieto di: a) esercitare l'attivita' venatoria nel mese di gennaio con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati e al cinghiale e di quella da appostamento per due giornate prefissate alla settimana; b) svolgere attivita' di addestramento cani da caccia, con o senza sparo, prima della seconda domenica di settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria; c) effettuare la preapertura dell'attivita' venatoria; d) esercitare l'attivita' venatoria in deroga ai sensi dell'Art. 9, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici; e) attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attivita' di controllo demografico della popolazione di corvidi; f) effettuare ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli realizzati negli istituti faunistici privati e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle Zone di ripopolamento e cattura insistenti sul medesimo territorio, ove e' presente la stessa popolazione; g) abbattere esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (Lagopus mutus), combattente (Philomacus pugnax) e moretta (Aythytia fuligula). 2. Sono fatti salvi gli effetti degli atti amministrativi adottati per consentire la coerente applicazione della direttiva 79/409/CEE nelle aree ZPS.