Art. 7.
      Misure di salvaguardia nelle Zone di protezione speciale
    1. Nelle Zone di protezione speciale (ZPS) e' fatto divieto di:
      a) esercitare  l'attivita'  venatoria  nel  mese di gennaio con
l'eccezione  della caccia di selezione agli ungulati e al cinghiale e
di quella da appostamento per due giornate prefissate alla settimana;
      b) svolgere  attivita'  di  addestramento cani da caccia, con o
senza  sparo,  prima  della  seconda  domenica di settembre e dopo la
chiusura della stagione venatoria;
      c) effettuare la preapertura dell'attivita' venatoria;
      d) esercitare   l'attivita'   venatoria   in  deroga  ai  sensi
dell'Art.  9,  paragrafo 1, lettera c) della direttiva 79/409/CEE del
Consiglio,  del  2 aprile  1979  sulla  conservazione  degli  uccelli
selvatici;
      e) attuare  la  pratica  dello  sparo al nido nello svolgimento
dell'attivita' di controllo demografico della popolazione di corvidi;
      f) effettuare ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di
quelli  realizzati  negli  istituti  faunistici  privati  e di quelli
effettuati   con   fauna   selvatica   proveniente   dalle   Zone  di
ripopolamento  e  cattura  insistenti sul medesimo territorio, ove e'
presente la stessa popolazione;
      g) abbattere  esemplari appartenenti alle specie pernice bianca
(Lagopus  mutus), combattente (Philomacus pugnax) e moretta (Aythytia
fuligula).
    2.  Sono  fatti  salvi  gli  effetti  degli  atti  amministrativi
adottati  per  consentire  la  coerente  applicazione della direttiva
79/409/CEE nelle aree ZPS.