Art. 9.
                           S a n z i o n i
    1.  La  mancata  restituzione  della  scheda  di prelievo entro i
termini  previsti  dall'Art. 4 comporta l'applicazione della sanzione
relativa  alla  mancata  riconsegna  dei  tesserini  venatori  di cui
all'Art.  49,  comma 1,  della  legge regionale 1° luglio 1994, n. 29
(norme  regionali  per  la  protezione della fauna omeoterma e per il
prelievo venatorio).