Art. 9. S a n z i o n i 1. La mancata restituzione della scheda di prelievo entro i termini previsti dall'Art. 4 comporta l'applicazione della sanzione relativa alla mancata riconsegna dei tesserini venatori di cui all'Art. 49, comma 1, della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).