Art. 10. Modalita' di raccolta 1. La raccolta dei funghi epigei spontanei e' vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima del sorgere del sole. 2. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei e' assolutamente vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo stato unifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione. 3. E' vietato calpestare, danneggiare e distruggere la flora fungina anche delle specie non commestibili. 4. Il fungo con riferimento al carpoforo deve essere raccolto intero, completo di tutte le sue parti, in modo che possa conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie. E' fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi e adeguatamente aerati o, eccezionalmente, in contenitori di rete a maglie larghe, al fine di favorire la caduta e la diffusione delle spore fungine e impedire la marcescenza del raccolto. E' vietato, in ogni caso, l'uso di buste o altri contenitori chiusi in materiale plastico.