Art. 10.
                        Modalita' di raccolta
    1.  La raccolta dei funghi epigei spontanei e' vietata durante le
ore  notturne,  da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima del sorgere
del sole.
    2.  Nella  raccolta  dei funghi epigei spontanei e' assolutamente
vietato  l'uso  di  rastrelli,  uncini  o  altri  mezzi  che  possono
danneggiare  lo  stato  unifero  del  terreno,  il  micelio fungino o
l'apparato radicale della vegetazione.
    3.  E'  vietato  calpestare,  danneggiare  e distruggere la flora
fungina anche delle specie non commestibili.
    4.  Il  fungo  con  riferimento al carpoforo deve essere raccolto
intero,  completo di tutte le sue parti, in modo che possa conservare
tutte  le  caratteristiche  morfologiche  atte a consentire la sicura
determinazione  della  specie.  E'  fatto  obbligo ai raccoglitori di
pulire  sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e
trasportarli   in   contenitori  rigidi  e  adeguatamente  aerati  o,
eccezionalmente,  in  contenitori di rete a maglie larghe, al fine di
favorire  la caduta e la diffusione delle spore fungine e impedire la
marcescenza  del raccolto. E' vietato, in ogni caso, l'uso di buste o
altri contenitori chiusi in materiale plastico.