Art. 11. Divieti di raccolta 1. La raccolta dei funghi epigei spontanei e' vietata: a) nelle riserve naturali integrali regionali; b) nelle aree specificamente interdette dalla giunta regionale, su proposta degli enti locali interessati, delle associazioni micologiche, degli Istituti Universitari, previo parere della commissione tecnico-consultiva di cui all'Art. 14, per motivi silvo-colturali o perche' ritenute di particolare valore naturalistico o scientifico. 2. La raccolta dei funghi puo' essere interdetta dal proprietario del fondo o da chi ne ha titolo legittimo, con l'apposizione, a proprie spese, di apposita tabellazione recante il divieto esplicito. 3. E' vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico, sul margine delle strade di viabilita' pubblica e di sponde fluviali, nonche' nelle aree recuperate da ex discariche, nelle zone industriali e negli aeroporti.