Art. 11.
                         Divieti di raccolta
    1. La raccolta dei funghi epigei spontanei e' vietata:
      a) nelle riserve naturali integrali regionali;
      b) nelle aree specificamente interdette dalla giunta regionale,
su   proposta  degli  enti  locali  interessati,  delle  associazioni
micologiche,   degli   Istituti  Universitari,  previo  parere  della
commissione   tecnico-consultiva  di  cui  all'Art.  14,  per  motivi
silvo-colturali    o   perche'   ritenute   di   particolare   valore
naturalistico o scientifico.
    2. La raccolta dei funghi puo' essere interdetta dal proprietario
del  fondo  o  da  chi  ne  ha titolo legittimo, con l'apposizione, a
proprie spese, di apposita tabellazione recante il divieto esplicito.
    3.  E'  vietato  inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a
verde  pubblico, sul margine delle strade di viabilita' pubblica e di
sponde  fluviali,  nonche'  nelle  aree  recuperate da ex discariche,
nelle zone industriali e negli aeroporti.