Art. 12.
                        Limitazioni temporali
    1. La giunta regionale, sentita la commissione tecnico-consultiva
di  cui  all'Art. 14, su richiesta delle Province, dei comuni e delle
comunita'  montane,  puo' disporre limitazioni temporali, per periodi
definiti  e  consecutivi  alla  raccolta  dei funghi epigei spontanei
nelle zone in cui possono manifestarsi nell'eco-sistema modificazioni
sfavorevoli   dei   fattori   biotici  e  abiotici  che  regolano  la
reciprocita'  dei  rapporti biologici tra le diverse componenti della
flora del sistema interessato.
    2.  La  giunta  regionale  puo' vietare, per periodi limitati, la
raccolta  di  una  o  piu'  specie  fungine dichiarate in pericolo di
estinzione  dalla  Commissione tecnico-consultiva di cui all'Art. 14,
su   segnalazione  degli  Enti  locali,  degli  Istituti  scientifici
universitari  e delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale
o regionale.