Art. 12. Limitazioni temporali 1. La giunta regionale, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'Art. 14, su richiesta delle Province, dei comuni e delle comunita' montane, puo' disporre limitazioni temporali, per periodi definiti e consecutivi alla raccolta dei funghi epigei spontanei nelle zone in cui possono manifestarsi nell'eco-sistema modificazioni sfavorevoli dei fattori biotici e abiotici che regolano la reciprocita' dei rapporti biologici tra le diverse componenti della flora del sistema interessato. 2. La giunta regionale puo' vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o piu' specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'Art. 14, su segnalazione degli Enti locali, degli Istituti scientifici universitari e delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.